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Decreto
di legge che regola il funzionamento del
S.I.S. in Italia
Disposizioni
urgenti in materia di legalizzazione del
lavoro irregolare di extracomunitari Pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 del 12 settembre
2002
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta
la straordinaria necessità ed urgenza
di dare attuazione all'impegno assunto dal
Governo dinanzi al Parlamento di provvedere,
contestualmente all'entrata in vigore della
nuova normativa sull'immigrazione, a legalizzare
i lavoratori extracomunitari in posizione
irregolare alle medesime condizioni stabilite
dalla predetta normativa per altre categorie
di lavoratori extracomunitari;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 6 settembre
2002;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro della giustizia
e con il Ministro dell'economia e delle
finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Articolo
1
Legalizzazione
di lavoro irregolare
1.
Chiunque, nell'esercizio di un'attività
di impresa sia in forma individuale che
societaria, ha occupato, nei tre mesi antecedenti
la data di entrata in vigore del presente
decreto, alle proprie dipendenze lavoratori
extracomunitari in posizione irregolare,
può denunciare, entro trenta giorni
dalla medesima data, la sussistenza del
rapporto di lavoro alla Prefettura - Ufficio
territoriale del Governo competente per
territorio, mediante la presentazione, a
proprie spese, di apposita dichiarazione
attraverso gli uffici postali. Qualora si
tratti di società operanti in Italia,
la denuncia sottoscritta e presentata dal
legale rappresentante. A tutti gli effetti,
la data di presentazione è quella
recata dal timbro dell'ufficio postale accettante.
La dichiarazione di emersione è presentata
dal richiedente, a proprie spese, agli uffici
postali.
2.
La dichiarazione contiene, a pena di inammissibilità:
a)
i dati identificativi dell'imprenditore
o della società e del suo legale
rappresentante;
b)
l'indicazione delle generalità e
della nazionalità del lavoratore
straniero occupato al quale si riferisce
la
c)
dichiarazione
d)
l'indicazione della tipologia e delle modalità
di impiego;
e)
l'indicazione della retribuzione convenuta,
in misura non inferiore a quella prevista
dal vigente contratto collettivo nazionale
di lavoro di riferimento.
3.
Ai fini della ricevibilità, alla
dichiarazione sono allegati:
a)
copia sottoscritta della dichiarazione di
impegno a stipulare, nei termini di cui
al comma 5, il contratto di soggiorno per
lavoro subordinato a tempo indeterminato
nelle forme di cui all'articolo 5-bis del
testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, di seguito
denominato: "testo unico", approvato
con decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, introdotto dall'articolo 6 della
legge 30 luglio 2002, n. 189, ovvero di
un contratto di lavoro di durata non inferiore
ad un anno;
b)
attestato di pagamento di un contributo
forfettario pari a 700 euro per ciascun
lavoratore.
4.
Nei sessanta giorni successivi alla ricezione
della dichiarazione di cui al comma 1, la
Prefettura - Ufficio territoriale del Governo,
che assicura la tenuta di un registro informatizzato
di coloro che hanno presentato la predetta
dichiarazione e dei lavoratori extracomunitari
ai quali è riferita la medesima dichiarazione,
verifica l'ammissibilità e la ricevibilità
della dichiarazione e la comunica al centro
regionale per l'impiego competente per territorio.
La questura accerta se sussistono motivi
ostativi all'eventuale rilascio del permesso
di soggiorno di validità pari ad
un anno.
5.
Nei dieci giorni successivi alla comunicazione
della mancanza di motivi ostativi al rilascio
del permesso di soggiorno di cui al comma
4, la Prefettura - Ufficio territoriale
del Governo invita le parti a presentarsi
per stipulare il contratto di soggiorno
per lavoro subordinato e per il contestuale
rilascio del permesso di soggiorno, permanendo
le condizioni soggettive di cui al comma
4. La mancata presentazione delle parti
comporta l'improcedibilità e l'archiviazione
del relativo procedimento. Il permesso di
soggiorno può essere rinnovato previo
accertamento dell'esistenza di un rapporto
di lavoro a tempo indeterminato ovvero a
tempo determinato di durata non inferiore
ad un anno, nonché della regolarità
della posizione contributiva della manodopera
occupata.
6.
I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano
la dichiarazione di emersione del lavoro
irregolare ai sensi dei commi da l a 3,
non sono punibili per le violazioni delle
norme relative al soggiorno, al lavoro e
di carattere finanziario, compiute antecedentemente
alla data di entrata in vigore del presente
decreto, in relazione all'occupazione dei
lavoratori extracomunitari indicati nella
dichiarazione di emersione presentata. Le
predette cause di non punibilità
non si applicano a coloro che abbiano presentato
una dichiarazione di emersione contenente
dati non rispondenti al vero, al fine di
procurare il permesso di soggiorno a stranieri.
7.
Il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali determina, con proprio decreto,
le modalità per l'imputazione del
contributo forfettario di cui al comma 3,
lettera b), sia per fare fronte all'organizzazione
e allo svolgimento dei compiti di cui al
presente articolo, sia in relazione alla
posizione contributiva del lavoratore interessato,
al fine di garantire l'equilibrio finanziario
delle relative gestioni previdenziali. Il
Ministro, con proprio decreto, determina
altresì le modalità di corresponsione
delle somme e degli interessi dovuti per
i contributi previdenziali concernenti i
periodi denunciati antecedenti ai tre mesi
di cui al comma 1.
8.
Le disposizioni del presente articolo non
si applicano ai rapporti di lavoro riguardanti
lavoratori extracomunitari:
a)
nei confronti dei quali sia stato emesso
un provvedimento di espulsione per motivi
diversi dal mancato rinnovo del permesso
di soggiorno ovvero un provvedimento restrittivo
della libertà personale;
b)
che risultino segnalati, anche in base ad
accordi o convenzioni internazionali in
vigore in Italia, ai fini della non ammissione
nel territorio dello Stato o dell'Unione
europea;
b)
che risultino denunciati per uno dei reati
indicati negli articoli 380 e 381 del codice
di procedura penale, salvo che il procedimento
penale si sia concluso con un provvedimento
che abbia dichiarato che il fatto non sussiste
o non costituisce reato o che l'interessato
non lo ha commesso, ovvero risultino destinatari
dell'applicazione di una misura di prevenzione
o di sicurezza, salvi, in ogni caso, gli
effetti della riabilitazione.
9.
Chiunque presenta una falsa dichiarazione
di emersione ai sensi del comma 1, al fine
di eludere le disposizioni in materia di
immigrazione del presente decreto, è
punito con la reclusione da due a nove mesi,
salvo che il fatto costituisca più
grave reato.
Articolo
2
Disposizioni
transitorie e finali 1. Fino alla data di
conclusione della procedura di cui all'articolo
1, non possono essere adottati provvedimenti
di allontanamento dal territorio nazionale
nei confronti dei lavoratori compresi nella
dichiarazione di cui allo stesso articolo,
salvo che risultino pericolosi per la sicurezza
dello Stato.
2.
Il rilascio del permesso di soggiorno ai
sensi dell'articolo 1, comma 5, comporta
la contestuale revoca degli eventuali provvedimenti
di espulsione già adottati nei confronti
dello straniero che ha stipulato il contratto
di soggiorno.
3.
In deroga a quanto previsto dall'articolo
5, comma 2-bis, del testo unico approvato
con decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, come modificato dall'articolo 5,
comma 1, lettera b), della legge 30 luglio
2002, n. 189, i lavoratori extracomunitari
che stipulano il contratto di soggiorno
per lavoro subordinato ai sensi dell'articolo
1, comma 5, ovvero altro contratto di lavoro,
sono sottoposti a rilievi fotodattiloscopici
entro un anno dalla data di rilascio del
permesso di soggiorno e, comunque, in sede
di rinnovo dello stesso.
4.
Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3, nonché
le modalità di presentazione della
dichiarazione di legalizzazione di cui all'articolo
1, comma 1, ultimo periodo, si osservano
anche per la presentazione delle dichiarazioni
di emersione di lavoro irregolare previste
dall'articolo 33 della legge 30 luglio 2002,
n. 189.
5.
Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e
4-bis dell'articolo 5 del testo unico, approvato
con decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, come modificato dall'articolo 5,
comma 1, lettere b) e g), della legge 30
luglio 2002, n. 189, non si applicano allo
straniero che richiede il permesso di soggiorno
di cui al comma 3, lettere a) ed e), del
medesimo articolo, di durata non superiore
a tre mesi, ovvero per cure mediche, o che
ne richiede il rinnovo.
6.
Per il trattamento dei rilievi fotodattiloscopici
di cui agli articoli 5, commi 2-bis e 4-bis,
e 6, comma 4, del testo unico, approvato
con decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, come modificati, rispettivamente,
dagli articoli 5 e 7 della legge 30 luglio
2002, n. 189, si applica la disciplina in
materia di tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, prevista per i dati di cui all'articolo
4, comma 1, lettera a), della legge 31 dicembre
1996, n. 675, e successive modificazioni.
7.
All'atto della consegna della carta d'identità
elettronica, di cui all'articolo 36 del
decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, i cittadini italiani
sono sottoposti a rilievi dattiloscopici,
ai sensi dell'articolo 5, commi 2-bis e
4-bis, del testo unico, approvato con decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come
modificato dall'articolo 5, comma 1, lettere
b) e g), della legge 30 luglio 2002, n.
189.
8.
Al comma 4, primo periodo, dell'articolo
1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989,
n. 416, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto
dall'articolo 32 della legge 30 luglio 2002,
n. 189, per soggetto destinatario dei servizi
di accoglienza di cui al comma 1 del medesimo
articolo si intende lo straniero con permesso
umanitario di cui all'articolo 5, comma
6, del testo unico, approvato con decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni.
9.
I datori di lavoro che, in esecuzione della
garanzia prevista nel contratto di soggiorno
per lavoro subordinato di cui all'articolo
6 della legge 30 luglio 2002, n. 189, abbiano
sostenuto le spese per fornire un alloggio
rispondente ai requisiti di legge, possono,
a titolo di rivalsa e per la durata della
prestazione, trattenere mensilmente dalla
retribuzione del dipendente una somma massima
pari ad un terzo dell'importo complessivo
mensile.
Articolo
3
Copertura
finanziaria
1.
All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo
2, comma 3, valutato in euro 1.420.160 per
l'anno 2002 ed in euro 5.955.640 per l'anno
2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2.
All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo
1, commi 4 e 5, valutato in euro 1.267.443
per l'anno 2002 ed in euro 1.861.548 per
l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3.
Il Ministro dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo
4
Entrata
in vigore
1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sar presentato alle Camere per
la conversione in legge.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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