Art.
75.
1.Chiunque
illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o
comunque detiene sostanze
stupefacenti o psicotrope fuori dallipotesi
di cui allart. 73, c. 1 bis, o farmaci contenenti sostanze stupefacenti
o psicotrope elencate nella tabella II sez. B C D ed E fuori delle condizioni
di cui allart. 72 comma 2, è sottoposto,
per un periodo non
inferiore ad un mese e non superiore ad un anno, ad una o più delle
seguenti sanzioni
amministrative: a) sospensione della patente di guida
o divieto di conseguirla; b) sospensione della licenza di
porto darmi
o divieto di conseguirla; c) sospensione del passaporto o di ogni altro
documento equipollente o
divieto di conseguirlo; d) sospensione del permesso
di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo
se cittadino
extracomunitario. Competente ad applicare le sanzioni di cui al comma
2 è il prefetto del luogo ove
è stato commesso il fatto.
2. Linteressato inoltre, ricorrendone i presupposti, è invitato
a seguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo
di cui allart.
11 od altro programma educativo ed informativo, personalizzato in relazione
alle proprie specifiche esigenze,
predisposto dal Ser.T competente per
territorio in relazione al luogo di effettivo domicilio o da una struttura
privata iscritta
nellalbo di cui al successivo art. 116.
3. Accertati i fatti di cui al comma 1 gli organi di polizia procedono
alla contestazione immediata, riferendone senza ritardo,
e comunque entro
10 giorni, al prefetto con gli esiti degli esami tossicologici sulle sostanze
sequestrate effettuate presso
strutture pubbliche di cui al c. 1°.
Ove al momento dellaccertamento linteressato abbia la diretta
ed immediata disponibilità
di veicoli a motore gli organi di polizia
procedono altresì allimmediato ritiro della patente di guida
e, ove si tratti di ciclomotore,
del certificato di idoneità tecnica,
sottoponendo a fermo amministrativo il veicolo stesso. Si applicano in
quanto compatibili le
disposizioni dellart. 214 del DL 285/92.
4. Entro 10 giorni dalla ricezione della segnalazione il prefetto convoca
anche a mezzo degli organi di polizia dinanzi a sé o a un
suo delegato
la persona segnalata per valutare a seguito di colloquio le sanzioni amministrative
da comminare, la loro durata,
la sussistenza dei presupposti per richiedere
lapplicazione dei provvedimenti di cui allart. 76 nonché
eventualmente per
formulare linvito di cui al comma 2. In tale attività
il prefetto è assistito dal personale del nucleo operativo, costituito
presso
ogni UTG. La convocazione contiene lespresso avviso allinteressato
della facoltà di presentare memorie o certificazioni cliniche,
nonché i risultati degli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi
finalizzati a diagnosticare il tipo, il grado e l'intensità
dell'abuso.
5. Se linteressato è minore di età il prefetto, qualora
ciò non contrasti con le esigenze educative del minore, convoca
i genitori o
chi ne ha la patria potestà, li rende edotti delle
circostanze di fatto e dà loro notizia circa le strutture di cui
al comma 1 esistenti
nel territorio della provincia di effettivo domicilio.
6. Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi precedenti può
essere fatto uso soltanto ai fini dellapplicazione delle misure
e delle sanzioni previste nel presente e nel successivo art.
7. Linteressato può chiedere di prendere visione o di ottenere
copia degli atti di cui al presente art. che riguardano esclusivamente
la sua persona. Nel caso in cui gli atti riguardino più persone
linteressato può ottenere il rilascio di estratti delle parti
relative
alla sua situazione.
8. Qualora la condotta di cui al comma 1 sia stata posta in essere da
cittadino straniero maggiorenne gli organi di polizia ne
riferiscono altresì
al questore per le valutazioni di competenza in sede di rinnovo del permesso
di soggiorno.
9. Al decreto del prefetto, che ha effetto dal momento della notifica
allinteressato, può essere fatta opposizione entro 10
giorni
dalla
notifica stessa al Giudice di Pace competente per territorio in
relazione al luogo dove è stata posta in essere la condotta di
cui al
comma 1;nel caso di minorenne al tribunale per i minori.
10. Gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi sono effettuati
presso gli istituti di medicina legale, i laboratori universitari
di tossicologia
forense, le strutture delle forze di polizia ovvero presso le strutture
pubbliche di base da individuarsi con DMS.
11. Si applicano in quanto compatibili le norme della sezione II del capo
I e il co. 2 dellart. 62 della L. 689/81.
|
Art.
76
1. Qualora in relazione alle modalità ed alle circostanze delluso,
della condotta di cui al comma 1 dellart. 75, possa derivare pericolo
per la sicurezza pubblica, linteressato che risulti già condannato,
anche non definitivamente, per reati contro il patrimonio, la persona
o in violazione della presente legge o sulla circolazione stradale o sia
destinatario di misure di prevenzione o di sicurezza può inoltre
essere sottoposto alle seguenti anche congiunte prescrizioni: a) obbligo
di presentarsi almeno 2 volte a settimana presso il locale
ufficio di
polizia di stato o presso il comando dellarma dei CC territorialmente
competente; b) obbligo di rientrare nella propria
abitazione o in altro
luogo di privata dimora entro una determinata ora e di non uscirne prima
di unora prefissata;
c) divieto di frequentare determinati locali
pubblici; d) divieto di allontanarsi dal comune di residenza;
e) obbligo
di comparire in un ufficio o comando di polizia specificamente indicato
negli orari ed uscite degli istituti scolastici;
f) divieto di condurre
qualsiasi veicolo a motore.
2. Il prefetto nellapplicare con decreto le sanzioni di cui al comma
1 dellart. 75 può richiedere motivatamente al giudice di
pace
competente per territorio in relazione al luogo di residenza o domicilio
dellinteressato, ladozione delle prescrizioni di cui al comma
precedente, avvisando in tal caso contestualmente linteressato che
ha facoltà di presentare entro 10 giorni dalla notifica del decreto
memorie o deduzioni al predetto giudice.
3. Il giudice di pace, trascorsi 10 giorni dalla notifica del decreto
di cui al comma precedente, ove ritenga sussistenti i presupposti di
cui
al comma 1, applica con ordinanza motivata le prescrizioni richieste.
4. Qualora sia stata presentata opposizione ai sensi del comma 3 dellart.
75 il giudice di pace decide sulla richiesta del prefetto
contestualmente
alla pronuncia sullopposizione tuttavia i termini di cui al comma
3 della L. 689/81 sono ridotti alla metà.
5. Avverso lordinanza è proponibile ricorso per Cassazione
il quale tuttavia non ne sospende lesecuzione.
6. Le prescrizioni su istanza dellinteressato sentito il prefetto
possono essere modificate e revocate qualora siano cessate o mutate
le
condizioni che ne hanno giustificato ladozione. Le prescrizioni
possono essere altresì modificate su richiesta del prefetto qualora
risultino aggravate le condizioni che ne hanno giustificato ladozione.
In tal caso con la richiesta di modifica il prefetto deve avvisare
linteressato
delle facoltà previste dal comma 2. Il ricorso per cassazione contro
il provvedimento di revoca o di modifica non ha
effetto sospensivo.
7. Qualora linteressato risulti essersi sottoposto con esito positivo
al programma di cui al comma 2 dellart. 75 il prefetto revoca
lapplicazione
dei provvedimenti adottati e chiede al giudice di disporre la revoca di
quelli eventualmente emessi ai sensi del presente
art. Il giudice di pace
provvede senza formalità.
8. Della sottoposizione con esito positivo al programma è data
comunicazione al questore in relazione al disposto di cui al comma 8
dellart.
75.
9. Il contravventore anche a solo ad una delle disposizioni del comma
1 del presente articolo è punito con larresto da 3 a 18 mesi.
10. Qualora linteressato sia minorenne competente a provvedere ai
sensi dei precedenti comma è il tribunale per i minorenni individuato
in relazione al luogo di residenza o domicilio.
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