il DDL fini
DPR. 309/90
MODIFICHE PROPOSTE DA FINI

-Droga che farsi

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Art. 75.

1.Chiunque illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze
stupefacenti o psicotrope fuori dall’ipotesi di cui all’art. 73, c. 1 bis, o farmaci contenenti sostanze stupefacenti
o psicotrope elencate nella tabella II sez. B C D ed E fuori delle condizioni di cui all’art. 72 comma 2, è sottoposto,
per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno, ad una o più delle seguenti sanzioni
amministrative: a) sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla; b) sospensione della licenza di
porto d’armi o divieto di conseguirla; c) sospensione del passaporto o di ogni altro documento equipollente o
divieto di conseguirlo; d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo
se cittadino extracomunitario. Competente ad applicare le sanzioni di cui al comma 2 è il prefetto del luogo ove
è stato commesso il fatto.

2. L’interessato inoltre, ricorrendone i presupposti, è invitato a seguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo
di cui all’art. 11 od altro programma educativo ed informativo, personalizzato in relazione alle proprie specifiche esigenze,
predisposto dal Ser.T competente per territorio in relazione al luogo di effettivo domicilio o da una struttura privata iscritta
nell’albo di cui al successivo art. 116.

3. Accertati i fatti di cui al comma 1 gli organi di polizia procedono alla contestazione immediata, riferendone senza ritardo,
e comunque entro 10 giorni, al prefetto con gli esiti degli esami tossicologici sulle sostanze sequestrate effettuate presso
strutture pubbliche di cui al c. 1°. Ove al momento dell’accertamento l’interessato abbia la diretta ed immediata disponibilità
di veicoli a motore gli organi di polizia procedono altresì all’immediato ritiro della patente di guida e, ove si tratti di ciclomotore,
del certificato di idoneità tecnica, sottoponendo a fermo amministrativo il veicolo stesso. Si applicano in quanto compatibili le
disposizioni dell’art. 214 del DL 285/92.

4. Entro 10 giorni dalla ricezione della segnalazione il prefetto convoca anche a mezzo degli organi di polizia dinanzi a sé o a un
suo delegato la persona segnalata per valutare a seguito di colloquio le sanzioni amministrative da comminare, la loro durata,
la sussistenza dei presupposti per richiedere l’applicazione dei provvedimenti di cui all’art. 76 nonché eventualmente per
formulare l’invito di cui al comma 2. In tale attività il prefetto è assistito dal personale del nucleo operativo, costituito presso
ogni UTG. La convocazione contiene l’espresso avviso all’interessato della facoltà di presentare memorie o certificazioni cliniche,
nonché i risultati degli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi finalizzati a diagnosticare il tipo, il grado e l'intensità
dell'abuso.

5. Se l’interessato è minore di età il prefetto, qualora ciò non contrasti con le esigenze educative del minore, convoca i genitori o
chi ne ha la patria potestà, li rende edotti delle circostanze di fatto e dà loro notizia circa le strutture di cui al comma 1 esistenti
nel territorio della provincia di effettivo domicilio.

6. Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi precedenti può essere fatto uso soltanto ai fini dell’applicazione delle misure
e delle sanzioni previste nel presente e nel successivo art.

7. L’interessato può chiedere di prendere visione o di ottenere copia degli atti di cui al presente art. che riguardano esclusivamente
la sua persona. Nel caso in cui gli atti riguardino più persone l’interessato può ottenere il rilascio di estratti delle parti relative
alla sua situazione.

8. Qualora la condotta di cui al comma 1 sia stata posta in essere da cittadino straniero maggiorenne gli organi di polizia ne
riferiscono altresì al questore per le valutazioni di competenza in sede di rinnovo del permesso di soggiorno.

9. Al decreto del prefetto, che ha effetto dal momento della notifica all’interessato, può essere fatta opposizione entro 10
giorni dalla
notifica stessa al Giudice di Pace competente per territorio in relazione al luogo dove è stata posta in essere la condotta di cui al
comma 1;nel caso di minorenne al tribunale per i minori.

10. Gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi sono effettuati presso gli istituti di medicina legale, i laboratori universitari
di tossicologia forense, le strutture delle forze di polizia ovvero presso le strutture pubbliche di base da individuarsi con DMS.

11. Si applicano in quanto compatibili le norme della sezione II del capo I e il co. 2 dell’art. 62 della L. 689/81.

 

Art. 76


1. Qualora in relazione alle modalità ed alle circostanze dell’uso, della condotta di cui al comma 1 dell’art. 75, possa derivare pericolo
per la sicurezza pubblica, l’interessato che risulti già condannato, anche non definitivamente, per reati contro il patrimonio, la persona
o in violazione della presente legge o sulla circolazione stradale o sia destinatario di misure di prevenzione o di sicurezza può inoltre
essere sottoposto alle seguenti anche congiunte prescrizioni: a) obbligo di presentarsi almeno 2 volte a settimana presso il locale
ufficio di polizia di stato o presso il comando dell’arma dei CC territorialmente competente; b) obbligo di rientrare nella propria
abitazione o in altro luogo di privata dimora entro una determinata ora e di non uscirne prima di un’ora prefissata;
c) divieto di frequentare determinati locali pubblici; d) divieto di allontanarsi dal comune di residenza;
e) obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia specificamente indicato negli orari ed uscite degli istituti scolastici;
f) divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore.

2. Il prefetto nell’applicare con decreto le sanzioni di cui al comma 1 dell’art. 75 può richiedere motivatamente al giudice di pace
competente per territorio in relazione al luogo di residenza o domicilio dell’interessato, l’adozione delle prescrizioni di cui al comma
precedente, avvisando in tal caso contestualmente l’interessato che ha facoltà di presentare entro 10 giorni dalla notifica del decreto
memorie o deduzioni al predetto giudice.

3. Il giudice di pace, trascorsi 10 giorni dalla notifica del decreto di cui al comma precedente, ove ritenga sussistenti i presupposti di
cui al comma 1, applica con ordinanza motivata le prescrizioni richieste.

4. Qualora sia stata presentata opposizione ai sensi del comma 3 dell’art. 75 il giudice di pace decide sulla richiesta del prefetto
contestualmente alla pronuncia sull’opposizione tuttavia i termini di cui al comma 3 della L. 689/81 sono ridotti alla metà.

5. Avverso l’ordinanza è proponibile ricorso per Cassazione il quale tuttavia non ne sospende l’esecuzione.

6. Le prescrizioni su istanza dell’interessato sentito il prefetto possono essere modificate e revocate qualora siano cessate o mutate
le condizioni che ne hanno giustificato l’adozione. Le prescrizioni possono essere altresì modificate su richiesta del prefetto qualora
risultino aggravate le condizioni che ne hanno giustificato l’adozione. In tal caso con la richiesta di modifica il prefetto deve avvisare
l’interessato delle facoltà previste dal comma 2. Il ricorso per cassazione contro il provvedimento di revoca o di modifica non ha
effetto sospensivo.

7. Qualora l’interessato risulti essersi sottoposto con esito positivo al programma di cui al comma 2 dell’art. 75 il prefetto revoca
l’applicazione dei provvedimenti adottati e chiede al giudice di disporre la revoca di quelli eventualmente emessi ai sensi del presente
art. Il giudice di pace provvede senza formalità.

8. Della sottoposizione con esito positivo al programma è data comunicazione al questore in relazione al disposto di cui al comma 8
dell’art. 75.

9. Il contravventore anche a solo ad una delle disposizioni del comma 1 del presente articolo è punito con l’arresto da 3 a 18 mesi.
10. Qualora l’interessato sia minorenne competente a provvedere ai sensi dei precedenti comma è il tribunale per i minorenni individuato
in relazione al luogo di residenza o domicilio.

Art. 77


Al comma 1 dell’art. 77 del DPR 309/90 le parole “da £. centomila a un milione” sono sostituite da “euro 51 ad euro 515”

Art. 78


Il comma 1 dell’art. 78 del DPR 309/90 è sostituito dal seguente “Con decreto del M.S. emanato in relazione all’evoluzione delle concessioni
nel settore, previo parere dell’istituto superiore della sanità e del comitato scientifico di cui all’art. 1 ter, sono determinate le procedure
diagnostiche, medico-legali e tossicologico-forensi per accertare il tipo, il grado e l’intensità dell’abuso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Il comma 2 dell’art. 76 del DPR 309/90 è soppresso.

Art. 79


Il comma 1 dell’art. 79 del DPR 309/90 è sostituito dal seguente: “Chiunque adibisce o consente che sia adibito un locale pubblico
o un circolo privato di qualsiasi specie a luogo di convegno di persone che ivi si danno all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope
è punito per questo solo fatto con la reclusione da 3 a 10 anni e con la multa da euro 2500 ad euro 10300 se l’uso riguarda
le sostanze comprese nella tabella I e II sezioni A e B o con la reclusione da 1 a 4 anni e con la multa da euro 2500 ad euro 25800
se l’uso riguarda le altre sostanze”..