Le parti scritte in rosso sono state aggiunte dalla delegazione Jugoslava.
Le Parti
I Firmatari al presente Accordo,Convinte del bisogno per una soluzione pacifica e politica in Kosovo come un requisito indispensabile per la stabilità e la democrazia,
Determinate e stabilire un ambiente pacato in Kosovo,
Riaffermando il loro impegno agli Scopi e Principi delle Nazioni Unite, così come ai principi dell’OSCE, incluso il lìAtto Finale di Helsinki e la Dichiarazione di Parigi per una nuova Europa,
Richiamando l'impegno della comunità internazionale alla sovranità e l'integrità territoriale della Repubblica Federale della Iugoslavia,
Richiamando gli elementi o principii di base adottati dal Gruppo di Contatto alla sua riunione ministeriale a Londra il 29 gennaio 1999,
Riconoscendo il bisogno per l’autogoverno democratico in Kosovo, incluso la piena partecipazione dei membri di tutte le comunità nazionali nel prendere le decisioni politiche,
Desiderando di assicurare la protezione dei diritti umani di tutte le persone in Kosovo, così come i diritti dei membri di tutte le comunità nazionali,
Riconoscendo il contributo in corso dell'OSCE alla pace e la stabilità in Kosovo,
Notando che l'Accordo presente è stato concluso sotto gli auspici dei membri del Gruppo di Contatto e l'Unione europea ed impegnandosi nei confronti di questi membri e dell'Unione europea ad attenersi a questo Accordo,
Consapevoli che il pieno rispetto per l'Accordo presente sarà centrale per lo sviluppo di relazioni con le istituzioni europee,
Hanno concordato quanto segue:
Struttura
Articolo I: Principi
1. Tutti i cittadini in Kosovo godranno, senza discriminazioni, gli uguali diritti e libertà stabiliti in questo Accordo.
2. Le comunità nazionali ed i loro membri avranno i diritti supplementari specificati nel Capitolo 1. Il Kosovo, e le autorità federali della Repubblica non interferiranno con l'esercizio di questi diritti supplementari. Le comunità nazionali saranno giuridicamente uguali come specificato qui, e non useranno i loro diritti supplementari per mettere in pericolo i diritti delle altre comunità nazionali o i diritti dei cittadini, la sovranità e l'integrità territoriale della Repubblica Federale della Iugoslavia, o il funzionamento del governo democratico e rappresentativo del Kosovo.
3. Tutte le autorità del Kosovo rispetteranno pienamente i diritti umani, la democrazia, e l'uguaglianza dei cittadini e delle comunità nazionali.
4. I cittadini in Kosovo avranno il diritto all’autogoverno democratico attraverso istituzioni legislative,
5. Ogni persona in Kosovo può avere accesso ad istituzioni internazionali per la protezione dei loro diritti in concordanza con le procedure di tali istituzioni.
6. Le Parti accettano che agiranno in Kosovo solamente all'interno dei poteri e delle responsabilità specificate in questo Accordo. Atti non compresi in questi poteri e responsabilità saranno nulli e senza valore. Il Kosovo avrà tutti i diritti ed i poteri qui esposti, incluso in particolare quanto specificato nel Capitolo 1 – Costituzione . Atto Fondamentale Questo Accordo prevarrà su qualsiasi altra decisione legale delle Parti e sarà direttamente applicabile. Le Parti armonizzeranno le loro pratiche di governo e i documenti con questo Accordo.
7. Le Parti sono d'accordo a cooperare pienamente con tutte le organizzazioni internazionali che lavorano in Kosovo alla realizzazione di questo Accordo.
Articolo II: Misure che costruiscono fiducia e Fine dell’Uso della Forza
1. L’uso della forza in Kosovo cesserà immediatamente. In concordanza con questo Accordo, violazioni dichiarate della tregua saranno riportate ad osservatori internazionali e non saranno usate per giustificare l’uso di forza in risposta.
2. Lo status delle forze di polizia e di sicurezza in Kosovo, incluso il ritiro di forze sarà governato dai termini di questo Accordo. Forze paramilitari ed irregolari in Kosovo sono incompatibili con i termini di questo Accordo.
3. (Ritorno) Le Parti riconoscono che tutte le persone hanno diritto a ritornare alle loro case. Autorità adatte prenderanno tutte le misure necessarie per facilitare il ritorno sicuro delle persone, incluso il rilascio dei documenti necessari
sotto la condizione che essi sono cittadini della FRY4. Le Parti coopereranno pienamente alle iniziative dell’Alto Commissariato per i Rifugiati dalle Nazioni Unite, (UNHCR) e delle altre organizzazioni internazionali e non-governative riguardo al rimpatrio e ritorno di persone, incluso quelle organizzazioni che effettuano il monitoraggio del trattamento delle persone dopo il loro ritorno.
5. (Accesso dell’Assistenza Internazionale) Non ci saranno impedimenti al flusso normale di beni in Kosovo, inclusi materiali per la ricostruzione di case e strutture. La Repubblica Federale della Iugoslavia non richiederà visti, dogane, o autorizzazioni per persone o cose per la Missione di Realizzazione (IM), delll'UNHCR, e delle altre organizzazioni internazionali, così come per le organizzazioni non governative che lavorano in Kosovo come determinate dal Capo della Missione di Realizzazione (CIM).
6. A tutto il personale, sia nazionale che internazionale, che lavora con organizzazioni internazionali o non-governative inclusa la Croce Rossa iugoslava, sarà permesso l’accesso senza restrizioni alla popolazione del Kosovo per scopi di assistenza internazionale. Tutte le persone in Kosovo avranno ugualmente accesso diretto, sicuro ed indisturbato, al personale di tali organizzazioni.
7. (Altri Problemi) Organi federali non prenderanno alcuna decisione che abbia un effetto differenziale, sproporzionato, dannoso, o discriminatorio sul Kosovo. Tali decisioni, se prese, saranno nulle riguardo al Kosovo.
8. La legge marziale non sarà dichiarata in Kosovo.
9. Le Parti immediatamente assentiranno a tutte le richieste per appoggio della Missione di Realizzazione (IM). Gli IM avranno le proprie frequenze per la programmazione della radio e della televisione in Kosovo. La Repubblica Federale della Iugoslavia provvedrà a tutte le installazioni necessarie, incluse le frequenze per le comunicazioni radio a tutte le organizzazioni umanitarie responsabili per la consegna di aiuto in Kosovo.
10. (La detenzione di Combattenti e Problemi di Giustizia) Tutte le persone rapite o le altre persone trattenute senza motivazione saranno rilasciate. Le Parti inoltre rilasceranno e trasferiranno in base a questo Accordo tutte le persone detenute in connessione con il conflitto. Le Parti coopereranno pienamente col Comitato Internazionale della Croce Rossa (ICRC) per facilitare il suo lavoro in concordanza col suo mandato, incluso l’assicurare il pieno accesso a tutte le suddette persone, a prescindere dal loro status, ovunque siano detenuti, per visite in accordo con le procedure standard di funzionamento dell'ICRC.
11. Le Parti forniranno informazioni, attraverso i meccanismi di rintracciamento dell'ICRC, alle famiglie di tutte le persone che sono disperse. Le Parti coopereranno pienamente con l'ICRC e la Commissione Internazionale sulle Persone Mancanti nei loro sforzi di determinare l'identità, il posizionamento ed la sorte dei dispersi .
12. Ogni Parte:
(a) non perseguirà nessuno per crimini riferiti al conflitto in Kosovo, a parte persone accusate di avere commesso violazioni serie di leggi umanitarie internazionali.Crimini contro l’umanità e leggi internazionali Per facilitare la trasparenza le Parti accorderanno l’accesso ad esperti stranieri (incluso esperti legali) insieme ad investigatori statali;
(b) accorderà un'amnistia generale per tutte le persone condannate di aver commesso crimini motivati politicamente in relazione al conflitto in Kosovo. Questa amnistia non si applicherà a quelli giustamente condannati per aver commesso violazioni serie di leggi umanitarie internazionale Crimini contro l’umanità e leggi internazionali in un processo equo e pubblico condotto in base a standard internazionali.
13. Tutte le Parti si obbligheranno a cooperare nella persecuzione e nell’'investigazione di violazioni serie di leggi umanitarie internazionali.
(a) Come richiesto da Consiglio della Sicurezza delle Nazioni Unito risoluzione 827 (1993) e risoluzioni susseguenti, le Parti coopereranno pienamente col Tribunale per i Crimini Internazionali della Precedente Iugoslavia nelle sue investigazioni e persecuzioni, assentendo alle sue richieste di assistenza ed ai suoi ordini.
(b) Le Parti permetteranno accesso completo, non impedito, ed indisturbato ad esperti internazionali - incluso esperti legali ed investigatori per investigare sulle dichiarazioni di violazioni serie di leggi umanitarie internazionali.
Capitolo 1 Costituzione ATTO FONDAMENTALE
Affermando la loro credenza in una società pacifica, nella giustizia, nella tolleranza, e nella riconciliazione,
Decisi ad assicurare il rispetto per i diritti umani e l'uguaglianza di tutti i cittadini e delle comunità nazionali,
Riconoscendo che la conservazione e promozione dell'identità nazionale, culturale, e linguistica di ogni comunità nazionale in Kosovo è necessaria per lo sviluppo armonioso di una società pacifica,
Desiderando attraverso questa Costituzione provvisoria
Riconoscendo che le istituzioni del Kosovo dovrebbero rappresentare equamente le comunità nazionali in Kosovo e dovrebbero incoraggiare l'esercizio dei loro diritti e dei diritti dei loro membri,
Richiamando e facendosi carico dei principi/elementi di base adottati dal Gruppo di Contatto alla sua Assemblea ministeriale in Londra il 29 gennaio 1999,
Articolo I: Principi di Autogoverno Democratico in Kosovo
1. il Kosovo si governerà democraticamente attraverso organi ed istituzioni legislative
2. Tutte le autorità in Kosovo rispetteranno pienamente i diritti umani, la democrazia, e l'uguaglianza dei cittadini e delle comunità nazionali.
3. La Repubblica Federale della Iugoslavia ha la competenza in Kosovo sulle aree seguenti, tranne quanto specificato altrove in questo Accordo:
(a) l'integrità territoriale,
(b) mantenimento di un mercato comune all'interno della Repubblica Federale di Iugoslavia il potere del quale verrà esercitato in una maniera che non discrimini il Kosovo,
(c) politica monetaria,
(d) la difesa,
(e) politica estera,
(f) servizi delle dogane,
(g) tassazione federale,
(h) elezioni federali, e
(i) le altre aree specificate in questo Accordo.
4. La Repubblica di Serbia avrà la competenza in Kosovo come specificato in questo Accordo, incluso in relazione alle elezioni per la Repubblica.
5. I cittadini in Kosovo possono continuare a partecipare in aree nelle quali la Repubblica Federale di Iugoslavia e la Repubblica di Serbia hanno competenza attraverso la loro rappresentazione in istituzioni attinenti, senza pregiudizio all'esercizio della competenza dell’autorità del Kosovo esposte in questo Accordo.
6. Riguardo al Kosovo:
(a) non ci saranno cambiamenti ai confini del Kosovo;
(b) Spiegamento ed uso di polizia e forze di sicurezza saranno governati dai Capitoli 2 e 7 di questo Accordo; e
(c) il Kosovo avrà l’autorità di condurre relazioni estere all'interno delle sue aree di responsabilità equivalenti al potere fornito alle Repubbliche nell’Articolo 7 della Costituzione della Repubblica Federale della Iugoslavia.
7. Non ci sarà interferenza col diritto dei cittadini e delle comunità nazionali in Kosovo di appellarsi alle istituzioni appropriate della Repubblica Serba per seguenti motivi:
(a) assistenza nel formulare curriculum e standard per la scuola;
(c) gli altri servizi volontariamente ricevuti, purché questi servizi non siano riferiti a questioni di polizia e sicurezza descritti nei Capitoli 2 e 7 di questo Accordo, e che qualunque personale della Repubblica che lavora in Kosovo conseguente a questo paragrafo saranno fornitori di servizi disarmati che agiscono su invito di una comunità nazionale in Kosovo.
La Repubblica avrà l'autorità per imporre tasse o spese su quei cittadini che richiedono servizi conseguente a questo paragrafo, necessari a sostenere l’erogazione di tali servizi.
8.La unità territoriale di base di autogoverno locale in Kosovo sarà il comune. Tutte le responsabilità in Kosovo non assegnate espressamente altrove saranno di pertinenza dei comuni.
9.Per preservare e promuovere l’autogoverno democratico in Kosovo, tutti i candidati ad incarichi pubblici per nomina, elezione, o altro, e tutti i detentori di incarichi pubblici, dovranno soddisfare i seguenti criterii:
(a) Nessuna persona che sta scontando una condanna imposta dal Tribunale Criminale Internazionale per la Prima Iugoslavia, e nessuna persona che è sotto accusa dal Tribunale e che a fronte di un ordine di apparizione non si presentata di fronte al Tribunale, può presentarsi come candidato o può detenere alcun incarico; e
(b) Tutti i candidati e tutti detentori di incarichi pubblici rinunceranno alla violenza come meccanismo per realizzare mete politiche; attività passate politiche o di resistenza non saranno un ostacolo a detenere un incarico pubblico in Kosovo.
Articolo II: L’assemblea Generale
1. Il Kosmet avrà una Assemblea che comprenderà 130 membri. Novantacinque membri saranno eletti direttamente dai cittadini con sistema proporzionale. Il Kosmet sarà una unità elettorale e trentacinque membri saranno eletti dalle comunità nazionali di Albanesi, Serbi, Turchi, Rumeni, Egiziani,
Goranies (?) e Musulmani che avranno diritto ognuna a cinque membri.L’Assemblea del Kosmet prenderà le decisioni che le competono a maggioranza dei voti dei presenti e votanti, a meno che l’Atto Fondamentale stabilisca altrimenti.
Quando l’Assemblea del Kosmet decreterà regolamenti validi ed applicabili alle persone fisiche e giuridiche in Kosmet (quando non esista una scelta in favore dei regolamenti della Repubblica di Serbia), tali regolamenti dovranno essere approvati dalla maggioranza dei membri presenti e votanti. Almeno tre membri della stessa comunità nazionale eletti dalla comunità nazionale, possono avviare, in relazione al regolamento proposto, una procedura separata per la protezione dei loro vitali interessi nazionali nei seguenti casi :
In un procedimento separato gestito dal Presidente dell’Assemblea del Kosmet, insieme al Vicepresidente dell’Assemblea del Kosmet, i proponenti il regolamento e la rappresentanza della comunità nazionale eletta dalla comunità nazionale tenteranno di eliminare la causa che mette in discussione l’interesse vitale nazionale. Le parti in questo procedimento devono tenere conto equamente sia della protezione dell’interesse generale che dell’interesse vitale nazionale.
La procedura si deve considerare infruttuosa trascorsi trenta giorni dal suo avvio e il regolamento deve considerarsi non decretato, una proposta per la sua adozione può essere di nuovo posta in agenda dell’Assemblea del Kosmet se sono trascorsi sei mesi da quando è stata asserito che le cause riguardanti l’interesse nazionali non sono state rimosse.
2. L’Assemblea del Kosmet eleggerà il Presidente e sei Vicepresidenti, almeno uno per ogni comunità nazionale, candidati tra i membri eletti dalle comunità nazionali, per un periodo di quattro anni. Nessuno sarà eletto Presidente o Vicepresidente per più di due mandati.
Il Presidente ed i Vicepresidenti decideranno tra loro chi eserciterà quale competenza del Presidente dell’Assemblea del Kosmet.
Il Presidente dell’Assemblea promulga i regolamenti decretati dall’Assemblea del Kosmet, rappresenta l’Assemblea del Kosmet, propone l’agenda degli incontri dell’Assemblea del Kosmet e presiede le sue sedute, intrattiene rapporti regolari con il Presidente dell’Assemblea di Serbia e con il Presidente della Camera dell’Assemblea Federale, mantiene i contatti con gli organi delle comunità Nazionali, propone candidati per il Presidente del Consiglio dei Ministri, propone candidati per i giudici delle corti in Kosmet e svolge altri compiti come fissato dall’Atto Fondamentale e da altri regolamenti.
1. Kosovo avrà una Assemblea che sarà composta da 120 Membri.
(a) Ottanta membri verranno eletti direttamente.
(b) Ulteriori 40 Membri verranno eletti dai membri di comunità nazionali idonee.
(i) Le comunità i cui membri costituiscono più del 0,5 per cento della popolazione del Kosovo ma meno del 5 per cento avranno dieci di questi posti, i quali dovranno essere divisi fra loro secondo la loro proporzione della popolazione complessiva.
(ii) Le comunità i cui membri costituiscono più del 5 per cento della popolazione del Kosovo si divideranno i rimanenti trenta posti equamente.Per le comunità nazionali Serbe ed Albanesi verrà presunto che soddisfino la soglia del 5 prt cento della popolazione.
Altri Provvedimenti
2. Le elezioni per tutti i Membri verranno condotte democraticamente, secondo i provvedimenti del Capitolo 3 di questo Accordo. I membri saranno eletti per un periodo di tre anni.
3. L'allocazione dei posti nella Assemblea sarà basata sui dati raccolti nel censimento nominato nel Capitolo 5 di questo Accordo. Prima del completamento del censimento, per gli scopi di questo Articolo dichiarazioni di appartenenza a comunità nazionali fatte durante registrazioni di elettori verranno usate per determinare la percentuale della popolazione del Kosovo che ogni comunità nazionale rappresenta.
4. I membri della Assemblea saranno immuni da tutti i procedimenti civili o criminali sulla base di parole espresse o altri atti compiuti nella loro capacità come Membri della Assemblea.
I poteri della Assemblea
5. La Assemblea sarà responsabile di decretare leggi
(a) La Assemblea sarà responsabile di:
(i) Finanziare attività di istituzioni del Kosovo, incluso imponendo tasse ed imposte su fonti all'interno del Kosovo;
(ii) Adottare bilanci degli organi Amministrativi e di altre istituzioni del Kosovo, con l'eccezione di istituzioni di comunità comunali e nazionali a meno che qui altrimenti specificato;
(iii) Adottare regolamenti riguardo all'organizzazione e alle procedure degli organi Amministrativi del Kosovo;
(iv) Approvare l'elenco di Ministri del Governo
(v) Coordinare procedure educative nel Kosovo, con rispetto per le autorità delle comunità nazionali e dei Comuni;
(vi) Eleggere candidati per cariche giudiziale proposte dal Presidente
dell’Assemblea del Kosovo;(vii) Decretare leggi che assicurino il libero movimento di beni, servizi, e persone nel Kosovo secondo con questo Accordo;
(viii) Approvare accordi conclusi dal Presidente all'interno delle aree di responsabilità del Kosovo;
(ix) Cooperare con la Assemblea Federale, e con le Assemblee delle Repubbliche, e condurre relazioni con corpi legislativi stranieri;
(x) Stabilire una struttura per un autogoverno locale
(xi) Decretare leggi
(xii) Decretare leggi
(xiii) Proteggere l'ambiente, laddove sono coinvolte problematiche inter-comunali;
(xiv) Adottare programmi di sviluppo economico, scientifico, tecnologico, demografico, regionale, e sociale, così come pianificazione urbana;
(xv) Adottare programmi per lo sviluppo dell'agricoltura e di aree rurali;
(xvi) Regolare elezioni in accordo con i Capitoli 3 e 5;
(xvii) Regolare la proprietà posseduta dal Kosovo; e
(xviii) Regolare le registrazioni della terra.
(b) La Assemblea avrà anche l’autorità per decretare leggi
Procedura
6. Le leggi e altre decisioni della Assemblea saranno adottate per maggioranza dei Membri presenti e votanti.
7. Una maggioranza dei Membri di una singola comunità nazionale eletta alla Assemblea conformi al paragrafo 1(b) può adottare una mozione che una legge o altra decisione incide avversamente sugli interessi vitali della loro comunità nazionale. La legge o decisione sfidata sarà sospesa riguardo a quella comunità nazionale fino a che la procedura di risoluzione di dispute in paragrafo 8 è completato.
8. La procedura seguente sarà usata nell'evento di una mozione secondo il paragrafo 7:
(a) I Membri che fanno la mozione sull'interesse vitale forniranno le ragioni per la loro mozione. Chi aveva proposto la legislazione avrà l’opportunità di rispondere.
(b) I Membri che fanno la mozione nomineranno entro un giorno un mediatore di loro scelta per assistere nel giungere ad un accordo con quelli che propongono la legislazione.
(c) Se la mediazione non produce un accordo entro sette giorni, la questione può essere sottoposta per un decreto vincolante. La decisione sarà resa da un comitato che comprende tre Membri della Assemblea: un albanese ed uno Serbo, ognuno nominato dalla delegazione della sua comunità nazionale; ed un terzo Membro che sarà di una terza nazionalità e sarà selezionato entro due giorni tramite il consenso della Presidenza della Assemblea.
(i) Una mozione sull'interesse vitale sarà sostenuta se la legislazione sfidata avversamente incidesse i diritti costituzionali fondamentali della comunità, i diritti supplementari descritti nell’ Articolo VII, o il principio di trattamento equo.
(ii) Se la mozione non viene sostenuta, la legislazione sfidata entrerà in forza per quella comunità.
(d) il Paragrafo (c) non verrà applicato alla selezione di ufficiali dell’ Assemblea.
(e) La Assemblea può escludere le altre decisioni da questa procedura tramite una legge decretata da una maggioranza che include una maggioranza di ogni comunità nazionale eletta secondo il paragrafo 1(b).
9. Una maggioranza dei Membri costituirà un quorum. Altrimenti la Assemblea deciderà le sue proprie regole di procedura.
Comando
10. La Assemblea eleggerà fra i suoi Membri una Presidenza, che consisterà di un Presidente, due Vicepresidenti, e altri leader in concordanza con le regole di procedura della Assemblea. Ogni comunità nazionale che soddisfa la soglia specificata in paragrafo 1(b)(ii), sarà rappresentato nel comando. Il Presidente della Assemblea non sarà della stessa comunità nazionale del Presidente del Kosovo.
11. Il Presidente della Assemblea lo rappresenterà, chiamerà le sue sessioni all’ ordine, presiederà le sue riunioni, coordinerà il lavoro di qualunque comitato possa stabilire, e compierà gli altri compiti prescritti dalle regole di procedura della Assemblea.
Articolo III: Presidente del Kosovo
1. Ci sarà un Presidente del Kosovo che sarà eletto dalla Assemblea per voto di una maggioranza dei suoi membri. Il Presidente del Kosovo servirà per un periodo di tre anni. Nessuna persona può servire più di due mandati come Presidente del Kosovo.
2. Il Presidente di Kosovo sarà responsabile di:
(i) Rappresentare il Kosovo, incluso di fronte a qualsiasi corpo internazionale o Federale o qualsiasi corpo delle Repubbliche;
(ii) Proporre all’ Assemblea candidati per Primo Ministro, la Corte Costituzionale, la Corte Suprema, e altri uffici giudiziali del Kosovo;
(iii) Incontrarsi periodicamente coi rappresentanti democraticamente eletti delle comunità nazionali ;
(iv) Condurre relazioni estere e concludere accordi all'interno di questo potere conformi con le autorità delle istituzioni del Kosovo sotto questo Accordo. Tali accordi entreranno in forza solamente su approvazione della Assemblea;
(v) Designando un rappresentante per servire sulla Commissione Unita stabilì da Articolo I.2 di Capitolo 5 di questo Accordo;
(il vi) Incontrandosi coi Federali e Repubblica Presidenti regolarmente; e
(il vii) le altre funzioni specificarono qui o da legge.
Articolo IV: Governo
Il Consiglio dei Ministri svolgerà funzioni esecutive. Sarà responsabile dell’applicazione dei regolamenti del Kosmet e farà proposte per la loro adozione all’Assemblea del Kosmet.
Il Consiglio dei Ministri sarà composto dal Presidente e dai Ministri. Il candidato a Presidente del Consiglio dei Ministri presenterà una lista di candidati a Ministri assicurandosi che ogni comunità nazionale sia rappresentata con almeno un candidato e la sottoporrà all’Assemblea per l’adozione. Il Presidente del Consiglio dei ministri non può provenire dalla stessa comunità nazionale da cui proviene il Presidente dell’Assemblea del Kosmet. Il Consiglio dei Ministri sarà eletto quando avrà la maggioranza del totale dei membri dell’Assemblea del Kosmet,
i.e. quando riceve la maggioranza da rappresentanze di ogni individuale comunità nazionale.
1. Il potere esecutivo sarà esercitato dal Governo. Il Governo sarà responsabile per perfezionare le leggi di Kosovo, e di altre autorità statali quando tali responsabilità sono trasmesse da quelle autorità. Il Governo avrà anche la competenza per proporre leggi alla Assemblea.
(a) Il Governo consisterà di un Primo Ministro e Ministri, incluso almeno una persona da ogni comunità nazionale che soddisfa la soglia specificata in paragrafo 1(b)(ii) di Articolo II. Ministri capeggeranno gli Organi Amministrativi del Kosovo.
(b) Il candidato per Primo Ministro proposto dal Presidente proporrà un elenco di Ministri alla Assemblea. Il Primo Ministro, insieme con l'elenco di Ministri sarà approvato da una maggioranza di quelli presenti e votanti nella Assemblea. Nell'evento che il Primo Ministro non sia capace di ottenere una maggioranza per il Governo, il Presidente proporrà un candidato nuovo per Primo Ministro entro dieci giorni.
(c) Il Governo si dimetterà se una mozione di sfiducia è adottato da un voto di una maggioranza dei membri della Assemblea. Se il Primo Ministro o il Governo si dimette, il Presidente selezionerà un candidato nuovo per Primo Ministro che cercherà di formare un Governo.
(d) Il Primo Ministro convocherà riunioni del Governo, lo rappresenterà come adatto, e coordinerà il suo lavoro. Le decisioni del Governo richiederanno una maggioranza dei Ministri presenti e votanti. Il Primo Ministro avrà il voto decisionale nell’evento che i Ministri siano divisi ugualmente. Il Governo deciderà altrimenti le sue proprie regole di procedura.
2. Organi amministrativi saranno responsabili di assistere il Governo
2. Gli organi amministrativi del Kosmet saranno responsabili della diretta applicazione delle leggi e del processo decisionale negli avvenimenti amministrativi. I pubblici ufficiali che lavorano negli organi amministrativi saranno rappresentati equamente per ogni comunità nazionale.
(a) le comunità Nazionali saranno rappresentate equamente a tutti i livelli negli Organi Amministrativi.
(b) Qualunque cittadino in Kosovo che reclama di essere stato affetto direttamente ed avversamente dalla decisione di un corpo esecutivo o amministrativo avrà il diritto ad una revisione giudiziale della legalità di quella decisione dopo avere esaurito tutte le strade per una revisione amministrativa. La Assemblea decreterà una legge per regolare questa revisione.
3. Ci sarà un Capo Accusatore che sarà responsabile per perseguire individui che violano le leggi penali del Kosovo. Lui capeggerà un Ufficio dell'Accusatore che avrà a tutti i livelli personale rappresentativo della popolazione di Kosovo.
Articolo V: Ordinamento giudiziario
1. Le funzioni delle corti in Kosmet saranno svolte dalle corti della Repubblica di Serbia, dalle corti del Kosmet e dalle corti delle comunità nazionali. Le corti in Kosmet, eccetto le corti delle comunità nazionali, applicheranno le leggi federali e repubblicane, le decisioni e regolamenti provinciali aventi forza di legge.
2. I cittadini e le persone giuridiche in Kosmet avranno il diritto di scegliere la corte che giudicherà il proprio caso. Qualsiasi cittadino e persona giuridica in Kosmet può, all’avvio del procedimento (causa civile, procedimenti stragiudiziali o cause penali) sia querelante, citato o accusato, scegliere di essere giudicato dalla Corte della Repubblica di Serbia o dalla Corte del Kosmet.
Se gli altri partecipanti al processo (difesa o accusa) non sono membri della stessa comunità nazionale dei giudici, essi possono chiedere che membri della giuria siano scelti dalla propria comunità nazionale.
Corti delle comunità nazionali possono essere costituite dalle comunità nazionali che stabiliscono ruoli separati per la ricomposizione delle controversie tra i membri della comunità nazionale che accettano questi ruoli e convengono sulla competenza di queste corti.
3. Le corti del Kosmet saranno costituite, organizzate ed i loro giudici e giurati saranno eletti dall’Assemblea del Kosmet. Le corti del Kosmet saranno costituite da Prima Istanza, Seconda Istanza e Alta Corte del Kosmet.
L’Alta Corte del Kosmet, oltre alle competenze collegate ai giudizi ordinari e straordinari, tramite un consiglio permanente separato composto da cinque giudici, assicurerà che tutti i regolamenti decretati dall’Assemblea del Kosmet siano in linea con l’Atto Fondamentale del Kosmet, inoltre si accerterà che gli altri regolamenti ed atti generali degli organi del Kosmet siano coerenti con i regolamenti con forza legale decretati dall’Assemblea del Kosmet.
Tutti i regolamenti e gli atti generali del Kosmet promulgati su materie di competenza degli organi federali e repubblicani in forza della Costituzione della Repubblica Federale di Yugoslavia e della Costituzione della Repubblica di Serbia saranno invalidati e nulli. Le Leggi federali e repubblicane e gli altri atti generali degli organi federali e repubblicani promulgati in campi in cui il Kosmet decreta regolamenti con forza di legge applicandoli a tutti i cittadini e persone giuridiche in Kosmet saranno invalidati e nulli.
4. La funzione di Pubblica Accusa in Kosmet sarà svolta dal Pubblico Accusatore Federale, Repubblicano e del Kosmet. L’Accusatore federale e repubblicano agiranno prima delle corti repubblicane e del Kosmet mentre l’Accusatore del Kosmet agirà prima della corte del Kosmet. La costituzione, l’organizzazione e le competenze del Pubblico Accusatore del Kosmet saranno specificati dal regolamento adottato dall’Assemblea del Kosmet.
5. Un cittadino in Kosmet che sia condannato, da una legale effettiva ed esecutiva sentenza della Corte della Repubblica di Serbia o della Corte del Kosmet, ad una inappellabile pena detentiva in un carcere della Repubblica di Serbia in accordo con i regolamenti esecutivi della Repubblica di Serbia, se è condannato dalla corte repubblicana ad una pena in un carcere dell’Assemblea del Kosmet in accordo ai regolamenti applicativi del Kosmet, si considera condannato dalla Corte del Kosmet.
Generale
1. Il Kosovo avrà una Corte Costituzionale, una Corte Suprema, Corti Distrettuali, e Corti Comunali.
2. Le corti del Kosovo avranno giurisdizione su tutte le questioni che sorgono con questa Costituzione o le leggi del Kosovo tranne quanto specificato in paragrafo 3. Le corti del Kosovo avranno anche giurisdizione su questioni di legge federale, soggette all’ appello alle corti Federali su queste questioni dopo che tutti gli appelli disponibili sotto il sistema del Kosovo siano stati esauriti.
3. I cittadini in Kosovo possono optare avere dispute civili, alle quali fanno parte, aggiudicate ad altre corti nella Repubblica Federale di Iugoslavia che applicherà la legge applicabile in Kosovo.
4. Le regole seguenti verranno applicate a casi penali:
(a) All'inizio di procedimenti penali, l'imputato ha il diritto di far trasferire il suo processo ad un'altra corte del Kosovo che lui o lei designano.
(b) Nei casi penali nei quali tutti gli imputati e vittime sono membri della stessa comunità nazionale, tutti i membri del consiglio giudiziale saranno di una comunità nazionale di loro scelta se qualunque parte lo richiedesse.
(c) Un imputato in un caso penale processato in corti del Kosovo ha il diritto di avere almeno un membro del consiglio giudiziale che sente il caso della sua comunità nazionale. Le autorità del Kosovo considereranno e permetteranno ai giudici di altre corti nella Repubblica Federale della Iugoslavia di servire come giudici del Kosovo per questi scopi.
Corte costituzionale
5. La Corte Costituzionale sarà composta da nove giudici. Ci sarà almeno un giudice di Corte Costituzionale da ogni comunità nazionale che soddisfa la soglia specificata in paragrafo 1(b)(ii) di Articolo II. Fino a che le Parti sia d'accordo a cessare questa sistemazione, 5 giudici della Corte Costituzionale saranno selezionati da un elenco steso dal Presidente della Corte europea di diritti umani.
6. La Corte Costituzionale avrà autorità di chiarire dispute relative al contenuto di questa Costituzione. Tale autorità consisterà, ma non solo, nel determinare se le leggi applicabili in Kosovo, le decisioni o gli atti del Presidente, le Assemblee, il Governo, i Comuni, e le comunità nazionali siano compatibili con questa Costituzione.
(a) le Questioni potranno essere riferite alla Corte Costituzionale dal Presidente di Kosovo, dal Presidente o Vicepresidenti della Riunione, dal Difensore civile, dalle riunioni comunali e dai consigli, e da qualunque comunità nazionale che agisce secondo delle procedure democratiche.
(b) Qualunque corte che trovasse a dover giudicare una questione, la cui disputa dipendesse dalla risposta ad una domanda all'interno della giurisdizione della Corte Costituzionale, riferirà il problema alla Corte Costituzionale per una decisione preliminare.
7. Seguendo l'espletamento di altri ricorsi legali, la Corte Costituzionale può, alla richiesta di qualunque persona che chiedesse di essere una vittima, avere giurisdizione se i diritti umani e le libertà fondamentali ed i diritti di membri delle comunità nazionali dichiarati in questa Costituzione, siano stati violati da un'autorità pubblica.
8. La Corte Costituzionale avrà tale giurisdizione così come specificato in qualunque punto di questo Accordo o da legge.
Corte suprema
9. La Corte Suprema sarà composta da nove giudici. Ci sarà almeno un giudice di Corte Suprema da ogni comunità nazionale che soddisfa la soglia specificata in paragrafo 1(b)(ii) di Articolo II.
10. La Corte Suprema darà udienza alle Corti di Distretto e alle Corti Comunali. Salvo quant’altro previsto in questa Costituzione, la Corte Suprema sarà la corte di appello finale per tutti i casi che derivano dalla legge applicabile in Kosovo. Le sue decisioni saranno riconosciute e saranno eseguite da tutte le autorità nella Repubblica Federale della Iugoslavia.
Funzioni delle Corti
11. L’Assemblea determinerà il numero di Distretto e i giudici della Corte Comunale necessari a soddisfare le necessità contingenti.
12. I giudici di tutte le corti in Kosovo dovranno essere illustri giuristi dalla più elevata reputazione morale. Loro saranno largamente rappresentativi delle comunità nazionali di Kosovo.
13. La rimozione di un giudice del Kosovo richiederà il consenso dei giudici della Corte Costituzionale. Un giudice di Corte Costituzionale la cui rimozione è in corso non parteciperà nella decisione sul suo caso.
14. La Corte Costituzionale adotterà regole per sè stessa e per le altre corti in Kosovo. La Corte Costituzionale e le Corti Supreme possono ognuna adottare decisioni a maggioranza dei voti dei loro membri.
15. Salvo quant’altro specificato nelle loro leggi, tutte le corti di Kosovo renderanno pubblici i loro procedimenti. Dovranno rendere pubbliche le ragioni delle loro decisioni.
POLIZIA LOCALE
1. Nei comuni del Kosmet, la polizia locale può essere costituita per svolgere compiti di polizia nel territorio del comune.
Capi e comandanti dei dipartimenti della polizia locale possono essere designati da un organo comunale di governo incaricato degli affari interni, con l’approvazione di tutte le comunità nazionali che vivono nel comune.
La polizia locale sarà rappresentativa della composizione nazionale dei residenti del comune.
Nei comuni con popolazione mista, i dipartimenti della polizia locale saranno costituiti comprendendo agenti che siano membri della stessa comunità nazionale. Questi dipartimenti svolgeranno i compiti di polizia locale in relazione a membri della stessa comunità nazionale.
In relazione a membri di differenti comunità nazionali i doveri di polizia locale saranno svolti congiuntamente da agenti di polizia locale di ogni dipartimento di polizia locale.
2. La polizia locale sarà responsabile della prevenzione di piccole violazioni dell’ordine pubblico, investigazioni e altri compiti di polizia legati a danneggiamenti, traffico e attività di pattugliamento, compiti antincendio, incolumità del traffico su strade locali, prevenzione e repressione di danneggiamenti, registrazione e controllo delle abitazioni dei cittadini, costituzione e rilascio di carte di identità con numero di identificazione univoco.
Gli altri compiti di polizia (sicurezza dello Stato, immigrazione, confini, gravi atti criminali, armi, munizioni, esplosivi e altre sostanze pericolose, traffico su strade regionali principali, passaporti, ecc.) nei comuni dove la polizia locale è stata istituita e tutti i compiti di polizia nei comuni dove la polizia locale non è stata istituita saranno svolti dalla polizia di Stato. In posti grandi con popolazione mista i compiti di gestione del traffico e di pattugliamento, oltre alla polizia locale, saranno svolti dalla polizia di Stato, comprendendo agenti di diverse nazionalità.
Le relazioni tra la polizia locale e la polizia di Stato saranno improntate alla mutua cooperazione, prevederanno lo scambio di informazioni su tutti gli eventi rilevanti ai fini dello svolgimento dei propri compiti.
3. I membri della polizia locale possono usare, come mezzo di coercizione, pistole, manganelli di gomma, manette e veicoli di trasporto passeggeri ed altri idonei mezzi di comunicazione.
La polizia locale sarà addestrata in scuole di polizia adatte e i suoi membri saranno specificamente addestrati a svolgere compiti di polizia in aree con popolazione mista.
Il comune dove la polizia locale è stata istituita dovrà istituire una commissione di supervisione dei suoi lavori. Essa sarà composta da rappresentanze di tutte le comunità nazionali che vivono nel comune.
Articolo VI: Diritti umani e Libertà Fondamentali
1. Tutte le autorità in Kosovo assicureranno internazionalmente di riconoscere i diritti umani e le libertà fondamentali.
2. I diritti e le libertà dichiarate dalla Convenzione europea per la Protezione di diritti umani e le Libertà Fondamentali ed i suoi Protocolli saranno applicati direttamente in Kosovo. Altri strumenti riconosciuti intenzionalmente per i diritti umani emanati nelle leggi
3. Tutte le corti, le agenzie, le istituzioni governative, e le altre istituzioni pubbliche del Kosovo o operanti in relazione al Kosovo si conformeranno a questi diritti umani e le libertà fondamentali.
Articolo VII: Comunità nazionali
1. Le comunità nazionali ed i loro membri avranno diritti supplementari come esposto di seguito per preservare ed esprimere le loro identità nazionali, culturali, religiose, e linguistiche in accordo con standard internazionali e con l’"Helsinki Final Act". Tali diritti saranno esercitati in conformità ai diritti umani e le libertà fondamentali.
2. Ogni comunità nazionale può eleggere, attraverso mezzi democratici ed in una maniera costante coi principi del Capitolo 3 di questo Accordo, istituzioni per amministrare i suoi affari in Kosovo.
3. Le comunità nazionali saranno soggette alle leggi applicabili in Kosovo, a patto che gli atti o le decisioni concernenti le comunità nazionali siano non discriminatori. L’Assemblea deciderà sulle procedure per risolvere dispute tra le comunità nazionali.
4. I diritti supplementari delle comunità nazionali, attuati attraverso le loro istituzioni democraticamente elette, sono di:
(a) preservare e proteggere le loro identità nazionali, culturali, religiose, e linguistiche, incluso:
(i) scrittura dei nomi locali di città e villaggi, di piazze e strade e di altri nomi topografici nella lingua ed alfabeto della comunità nazionale in aggiunta alle scritte in albanese e serbo, conformemente con le decisioni sullo stile prese dalle istituzioni comunali;
(l'ii) provvedere a informazioni nella lingua ed alfabeto della comunità nazionale;
(l'iii) provvedere all’istruzione e alle istituzioni istruttive, in particolare per l’apprendimento della loro lingua, dell’alfabeto, della cultura nazionale e della storia per la quale le autorità preposte provvederanno all’assistenza finanziaria; il curriculum istruttivo rifletterà uno spirito di tolleranza tra le comunità nazionali e rispetterà i diritti dei membri di tutte le comunità nazionali in concordanza con standard internazionali;
(l'iv) prendere contatti (unhindered) con i rappresentanti delle loro rispettive comunità nazionali, all'interno della Repubblica Federale della Iugoslavia ed all'estero;
(v) usare ed esporre i simboli nazionali, inclusi i simboli della Repubblica Federale di Yugoslavia e la Repubblica di Serbia;
(il vi) proteggere le tradizioni nazionali sulla legge della famiglia; se la comunità decide, stabilire regole nel campo di eredità; famiglia e relazioni matrimoniali; l’affidamento; e l'adozione;
(il vii) conservare i luoghi di importanza religiosa, storica, o culturale per la comunità nazionale in cooperazione con le altre autorità;
(il viii) migliorare la salute pubblica e i servizi sociali su una base non discriminatoria sia per i cittadini che per le comunità nazionali;
(l'ix) attivare le istituzioni religiose a cooperare con altre autorità religiose;
(x) partecipare a organizzazioni non governative e regionali ed internazionali in accordo con le regole di queste organizzazioni;
(b) garantire l’accesso ai media pubblici, prendendo provvedimenti per la programmazione separata nelle lingue più diffuse sotto la direzione di coloro che sono stati nominati dalla comunità nazionale rimanendo su una base di equità;
(c) finanziando le attività, raccogliendo contributi, le comunità nazionali possono decidere di tassare i membri delle loro comunità.
5. Ai membri delle comunità nazionali saranno garantiti anche individualmente:
(a) il diritto di stringere altrove contatti con i membri delle comunità nazionali e rispettivamente nella Repubblica Federale della Yugoslavia ed all'estero;
(b) accesso uguale al lavoro in servizi pubblici a tutti i livelli;
(c) il diritto di usare le loro lingue ed alfabeti;
(d) il diritto di usare e mostrare i simboli di comunità nazionali;
(e) il diritto di partecipare a istituzioni democratiche che determineranno l'esercizio della comunità nazionale di diritti collettivi stabiliti da questo Articolo;
(f) il diritto di costituire associazioni culturali e religiose per le quali le autorità pertinenti provvederanno all’assistenza finanziaria.
6. Ogni comunità nazionale e, dove necessario, i loro membri che agiscono individualmente possano esercitare questi diritti supplementari attraverso istituzioni Federali ed istituzioni delle Repubbliche, in accordo con le procedure di quelle istituzioni e senza pregiudizio verso le capacità delle istituzioni di Kosovo di svolgere le loro responsabilità.
7. Ogni persona avrà diritto liberamente a scegliere di essere trattata o non essere trattata come appartenente ad una comunità nazionale, e nessun svantaggio dovrà risultare da questa scelta o dall'esercizio dei diritti connessi a quella scelta.
Articolo VIII: Comuni
1. I comuni saranno le unità del governo autonomo locale. L’Assemblea del Kosmet può modificare i confini dei comuni attualmente esistenti solo previo loro consenso.
2. Ogni comune avrà un’assemblea, un organo esecutivo e delle autorità amministrative. Gli organi del comune saranno istituiti in accordo ai principi sui quali si sono istituiti gli organi del Kosmet.
3. Attraverso i suoi organi, in accordo con i poteri legali dell’Assemblea del Kosmet, un comune sarà responsabile per:
L’Assemblea del Kosmet può demandare alcune funzioni di sua competenza a certi comuni e trasferire ad essi i fondi per la loro realizzazione.
1. Il Kosovo dovrà conservare i comuni esistenti. I cambiamenti possono essere fatti nei confini comunali con un atto dell’Assemblea del Kosovo dopo aver consultato le autorità dei comuni interessati.
2. I comuni possono sviluppare relazioni fra loro per il loro beneficio reciproco.
3. Ogni comune avrà un’Assemblea, un Consiglio Esecutivo, e tanti organi amministrativi quanti il comune ne ha stabiliti.
(a) Ogni comunità nazionale i cui membri costituiscano almeno il tre per cento della popolazione del comune, dovrà essere rappresentata nel Consiglio in proporzione alla parte della popolazione comunale oppure da un membro, qualsiasi sia più rappresentativo.
(b) prima del completamento di un censimento, le dispute sulle percentuali della popolazione comunale secondo gli obiettivi di questo paragrafo dovranno essere risolte facendo riferimento alle dichiarazioni di appartenenza di comunità nazionale nella registrazione dell'elettore.
4. I comuni avranno la responsabilità di:
(a) fare rispettare la legge, come specificato nel Capitolo 2 di questo Trattato;
(b) decidere e, quando necessario, provvedere alla cura del bambino;
(c) provvedere all’istruzione, coerentemente con i diritti ed i doveri delle comunità nazionali, nello spirito della tolleranza tra le comunità nazionali e nel rispetto dei diritti dei membri di tutte le comunità nazionali in accordo con gli standard internazionali;
(d) proteggere l'ambiente comunale;
(e) stabilire regole per il commercio e per i beni di proprietà privata;
(f) stabilire regole per la caccia e la pesca;
(g) progettare ed eseguire lavori pubblici di utilità comune, incluso strade ed approvvigionamenti di acqua e partecipare alla pianificazione e all’esecuzione di progetti di lavori pubblici in tutto il Kosovo, in accordo con gli altri comuni e con le autorità del Kosovo;
(h) stabilire regole nell’uso della terra, nella pianificazione delle città, nella regolamentazione edilizia, e nella costruzione delle case;
(i) sviluppare programmi di sviluppo di turismo, industria alberghiera, approvvigionamento e sport;
(j) organizzare fiere e mercati locali;
(k) organizzare servizi pubblici di utilità comune, incluso vigili del fuoco, pronto intervento, e polizia come al Capitolo 2 di questo Accordo; finanziando il lavoro di istituzioni comunali, incluso l’aumento degli introiti, le tasse, e preparazione dei bilanci.
5. I comuni avranno anche la responsabilità per tutte le altre aree sotto l'autorità del Kosovo non espressamente assegnate, sottoposte ai provvedimenti dell’Articolo II.5(b) di questa Costituzione.
6. Ogni comune condurrà i suoi affari pubblicamente e dovrà mantenere pubblica traccia delle sue deliberazioni e decisioni.
Articolo IX: Rappresentanza
1. I cittadini del Kosmet saranno rappresentati da almeno 10 deputati nella Camera dei Cittadini del Parlamento Federale e da almeno 20 deputati nel Parlamento nazionale della Repubblica di Serbia.
2. Almeno un cittadino del Kosmet sarà eletto nel Governo Federale e nel Governo della Repubblica di Serbia.
3. Almeno un cittadino del Kosmet sarà eletto come giudice della Corte Federale e almeno 3 cittadini del Kosmet nella Corte Suprema di Serbia.
1. I cittadini del Kosovo avranno diritto a partecipare all'elezione di:
(a) almeno 10 deputati nella Camera dei Cittadini dell’Assemblea Federale; e
(b) almeno 20 deputati nella Riunione Nazionale della Repubblica di Serbia.
2. Le modalità di elezione per i deputati specificati al paragrafo 1 saranno determinate rispettivamente dalla Repubblica Federale di Yugoslavia e dalla Repubblica di Serbia, sotto le procedure in accordo con il Capo della Missione di Sviluppo.
3.L’Assemblea avrà l'opportunità di presentare alle autorità preposte un elenco di candidati dal quale sarà designato:
(a) almeno un cittadino del Kosovo per partecipare al Governo Federale, ed almeno un cittadino del Kosovo per partecipare al Governo della Repubblica di Serbia; e
(b) almeno un giudice sulla Corte Costituzionale e Federale, un giudice sulla Corte Federale, e tre giudici sulla Corte Suprema di Serbia.
Articolo X: Emendamento
1. L’Assemblea può, da una maggioranza di due-terzi dei suoi Membri,la cui maggioranza deve includere una maggioranza dei Membri eletta from
2. Non ci saranno comunque, emendamenti ad Articolo I.3-8 o a questo Articolo, né può alcun emendamento diminuire i diritti garantiti da Articoli VI e VII.
Articolo XI: Entrata in Forza
Questa Costituzione Atto Fondamentale entrerà in forza alla firma entrata in forza di questo Trattato.
Capitolo 3 Conduzione e supervisione delle Elezioni
Censimento e prime elezioni parlamentari.
1. Le competenti autorità statali organizzeranno insieme all’OSCE, al più presto possibile, un obiettivo e libero censimento della popolazione in Kosmet. Il censimento comprenderà informazioni circa i luoghi di residenza, cittadinanza, nazionalità ed altri dati rilevanti ai fini della conduzione delle elezioni.
2. Elezioni libere ed eque per gli organi del Kosmet saranno tenute entro nove mesi dalla firma dell’Accordo sul Kosmet, sotto la supervisione dell’OSCE.
3. Le regole per le prime elezioni per l’Assemblea del Kosmet, delle Assemblee Comunali del Kosmet, per l’armonizzazione dei candidati agli standard elettorali base dell’OSCE, saranno determinate dalle rappresentanze di tutte le comunità nazionali e da tutti i partiti politici del Kosmet.
Articolo I: Le condizioni per Elezioni
1. Le Parti assicureranno che le condizioni esistono per l'organizzazione di elezioni libere ed eque che includono ma non sono limitate a:
un) la libertà di movimento per tutti i cittadini;
b) un ambiente politico aperto e libero;
c) un ambiente giusto per il ritorno di persone spostate;
d) un ambiente sicuro che assicura libertà di riunione, di associazione, ed espressione;
e) una struttura legale di regole elettorali e regolamentazioni che assentono con impegni di OSCE che saranno perfezionati da una Elezione Commissione Centrale come sorta avanti Articolo III che è rappresentativo della popolazione di Kosovo in termini delle comunità nazionali e partiti politici;
f) media liberi, e accessibili a partiti politici registrati e candidati, e disponibile ad elettori in tutto Kosovo.
2. Le Parti richiedono all'OSCE di certificare quando ci saranno le condizioni per effettuare le elezioni in Kosovo, e provvedere assistenza alle Parti per creare le condizioni per elezioni libere ed eque.
3. Le Parti assentiranno pienamente con Paragrafi 7 e 8 dell'OSCE Copenhagen Documento che è allegato a questo Capitolo.
Articolo II: Ruolo dell'OSCE
1. Le Parti chiedono all'OSCE di adottare e mettere in atto un programma per le elezioni in Kosovo e di soprintendere le elezioni derivanti da questo Accordo.
2. Le Parti chiedono all'OSCE di supervisionare, secondo criteri fissati dall'OSCE in collaborazione con le altre organizzazioni internazionali che l'OSCE ritenga necessario, la preparazione e la conduzione delle elezioni per:
a) Membri della Assemblea del Kosovo;
b) Membri delle Assemblee Comunali;
c) altri funzionari popolarmente eletti in Kosovo derivanti da questo Accordo, dalle leggi, dalla Costituzione del Kosovo o che l'OSCE ritenga necessari.
3. Le Parti chiedono all'OSCE di costituire una Commissione Elettorale Centrale in Kosovo ("la Commissione ").
4. In accordo con l’Articolo IV del Capitolo 5, le prime elezioni dovranno svolgersi entro nove mesi dell'entrata in vigore di questo Accordo. Il Presidente della Commissione deciderà, nella consultazione con le Parti, i tempi ed i modi per l’elezione in Kosovo degli uffici politici.
Articolo III:Commissione Elettorale Centrale
1. La Commissione adotterà Regole elettorali e Regolamenti su tutte le questioni necessarie per la conduzione di elezioni libere ed eque in Kosovo, comprese le regole che riguardano: l'eleggibilità e registrazione di candidati, Partiti, ed elettori, inclusi dispersi e rifugiati; la garanzia di campagne elettorali libere ed eque; la preparazione amministrativa e tecnica delle elezioni compresa la costituzione, la pubblicazione e la certificazione dei risultati delle elezioni; il ruolo di osservatori internazionali e nazionali delle elezioni.
2. La responsabilità della Commissione, come previsto nelle Regole elettorali e Regolamenti, comprenderà:
a) la preparazione, la conduzione, la soprintendenza di tutti gli aspetti del processo elettorale, inclusi sviluppo e soprintendenza di partiti politici e la registrazione dell'elettore e la creazione di procedure sicure e trasparenti per produzione e distribuzione di schede e materiali elettorali, conteggi dei voti, produzione di tabulati e pubblicazione dei risultati delle elezioni;
b) assicurare l’osservanza delle Regole e Regolamenti elettorali stabiliti conseguentemente a questo Accordo, incluso la creazione di corpi ausiliari addetti allo scopo;
c) assicurare che siano intraprese misure volte a impedire qualsiasi violazione dei provvedimenti previsti in questo Accordo, prevedendo severe sanzioni penali come la rimozione da candidato o dagli elenchi del partito, contro qualsiasi persona, candidato, partito politico, o ente che violino tali provvedimenti;
d) accreditare osservatori, incluso personale delle organizzazioni internazionali ed organizzazioni non governative straniere e nazionali ed assicurare che le Parti accordino agli osservatori accreditati libero accesso e movimento.
3. La Commissione consisterà di una persona nominata dal Presidente in carica (CIO) dell'OSCE, rappresentanti di tutte le comunità nazionali, e rappresentanti di partiti politici in Kosovo selezionati secondo criteri determinati dalla Commissione. La persona nominata dal CIO sarà il Presidente della Commissione. Le regole di procedura della Commissione prevederanno che in circostanze eccezionali di una disputa irrisolta all'interno della Commissione, la decisione del Presidente sarà finale e vincolante.
4. La Commissione avrà il diritto di stabilire mezzi di comunicazione, ed impiegare personale locale ed amministrativo.
Capitolo 4a Problemi Economici
Articolo I
1. L'economia del Kosovo funzionerà in accordo con i principi del libero mercato.
2. Le autorità preposte a imporre e raccogliere tasse e altre imposte sono esposte in questo Accordo. Eccetto quanto espressamente stabilito, tutte le autorità hanno diritto a tenere tutti i proventi delle loro tasse o delle altre imposte secondo questo previsto da questo Accordo.
3. Una parte dei proventi delle tasse e dei dazi del Kosovo verranno maturati dai Comuni, tenendo conto del bisogno di una perequazione di redditi tra i Comuni basata su criteri obiettivi. L’Assemblea del Kosovo decreterà una legislazione
4. La Repubblica Federale della Iugoslavia sarà responsabile per la raccolta di tutti i dazi delle dogane ai confini internazionali del Kosovo. Non ci saranno impedimenti al libero movimento di persone, beni, servizi, e capitali da e verso il Kosovo.
5. Autorità federali assicureranno che il Kosovo riceva una proporzionata ed equa ripartizione dei benefici e delle risorse Federali che possono derivare dagli accordi internazionali conclusi dalla Repubblica Federale.
6. Autorità federali ed altre, all'interno dei loro poteri e responsabilità rispettivi, assicureranno il libero movimento di persone, beni, servizi, e capitali in Kosovo, anche provenienti da fonti internazionali. In particolare permetteranno l’accesso senza discriminazioni in Kosovo alle persone che distribuiscono tali beni e servizi.
7. Se espressamente richiesto da un donatore o prestatore internazionale, i contratti internazionali per i progetti di ricostruzione dovranno essere conclusi dalle autorità della Repubblica Federale di Iugoslavia che stabilirà meccanismi adatti per rendere tali fondi disponibili alle autorità del Kosovo. A meno che precluso dai termini contrattuali, tutti i progetti della ricostruzione che concernono esclusivamente il Kosovo saranno diretti e realizzati dall'autorità del Kosovo preposta.
Articolo II
1. Le Parti sono d'accordo a riassegnare pertanto proprietà e risorse in concordanza, per quanto possibile, con la distribuzione dei poteri e le responsabilità che derivano da questo Accordo, nelle aree seguenti:
(a) beni governativi (inclusi scuole, ospedali, risorse naturali e mezzi di produzione);
(b) pensioni e contributi dell'assicurazione sociale;
(c) redditi distribuiti in base all’Articolo I.5;
(d) alcune altre questioni che si riferiscono a relazioni economiche tra le Parti non contemplate in questo Accordo.
2. Le Parti accettano la creazione di una Commissione per la Risoluzione dei Conflitti (CSC) per chiarire tutte le dispute tra loro su questioni riferite al paragrafo 1.
(a) I CSC saranno formati da tre esperti designati dal Kosovo, tre esperti designati congiuntamente dalla Repubblica Federale di Iugoslavia e dalla Repubblica di Serbia e tre esperti indipendenti designati dal CIM.
(b) Le decisioni del CSC che saranno prese a maggioranza saranno finali e vincolanti. Le Parti le realizzeranno senza dilazioni.
3. Le autorità che ricevono la proprietà di mezzi pubblici avranno il potere per renderli operativi.
Capitolo 4b Assistenza Umanitaria, Ricostruzione e Sviluppo Economico
1. In parallelo con la piena realizzazione di questo Accordo, attenzione urgente deve essere rivolta al soddisfacimento dei bisogni umanitari ed economici del Kosovo in modo da creare le condizioni per la ricostruzione e un durevole recupero economico. Assistenza internazionale sarà fornita senza discriminazioni tra le comunità nazionali.
2. Le Parti riconoscono la buona volontà della Commissione europea che lavora con la comunità internazionale per coordinare gli appoggi internazionali agli sforzi delle Parti. Specificamente, la Commissione europea organizzerà una conferenza dei donatori internazionali entro un mese dall’entrata in vigore di questo Accordo.
3. La comunità internazionale fornirà assistenza Umanitaria immediata ed incondizionata, concentrandosi primariamente sui rifugiati e i dispersi favorendo il ritorno delle persone alle loro case. Le Parti accolgono e approvano il ruolo centrale dell'UNHCR e condividono la sua intenzione di coordinare lo sforzo, in cooperazione stretta con la Missione Operativa, di pianificare un primo, pacifico, ordinato ritorno dei rifugiati e dispersi alle condizioni di sicurezza e di dignità.
4. La comunità internazionale fornirà i mezzi per il miglioramento rapido delle condizioni di vivibilità per la popolazione del Kosovo attraverso la ricostruzione e la riabilitazione di case ed infrastrutture locali (incluse acqua, energia, salute ed infrastrutture scolastiche) basandosi su esami di accertamento dei danni.
5. Assistenza sarà fornita anche per sostenere la realizzazione e lo sviluppo di strutture istituzionali e legislative basate su questo Accordo, includendo il governo locale e il sistema delle tasse e rinforzando la società civile, la cultura e l’istruzione. Lo stato Sociale verrà impostato dando priorità alla protezione di gruppi sociali deboli.
6. Sarà anche vitale gettare le fondamenta per lo sviluppo sostenuto, basato su un rinnovamento dell'economia locale. Questo deve tenere conto del bisogno di indirizzare la disoccupazione, ed incentivare l'economia con una serie di meccanismi. La Commissione europea darà attenzione urgente a questo.
7. L’assistenza internazionale, con l'eccezione degli aiuti umanitari, sarà soggetta alla piena osservanza di questo Accordo così come alle altre condizioni stabilite in precedenza dai donatori e alla capacità di assorbimento del Kosovo.
Capitolo 6 Il Difensore civile
Articolo I: Generale
1. Ci sarà un Difensore civile che controllerà la realizzazione dei diritti dei membri delle comunità nazionali e iò rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Kosovo. Il Difensore civile avrà accesso libero a qualsiasi persona o luogo ed avrà diritto ad apparire ed intervenire prima di chiunque altro nazionale, Federale, o (compatibilmente con le regole di tali corpi) autorità internazionale dietro sua richiesta. Nessuna persona, istituzione, o entità delle Parti può interferire con le funzioni del Difensore civile.
2. Il Difensore civile sarà una persona eminente, di alta moralità, che possiede un impegno dimostrato nei diritti umani e nei diritti di membri delle comunità nazionali. Sarà nominato dal Presidente
dell’Assemblea del Kosovo e sarà eletto dalla Assemblea3. Il Difensore civile sarà autonomo per scegliere il suo personale. Avrà due
(a) I salari e le spese del Difensore civile e del suo personale sarà determinato e sarà pagato dalla Assemblea del Kosovo. I salari e le spese saranno completamente adeguate per realizzaree il mandato del Difensore civile.
(b) Il Difensore civile e il suo personale non sarà ritenuto criminalmente o civilmente responsabile per qualsiasi atto eseguito durante lo svolgimento dei loro doveri.
Il Difensore civile ed i suoi deputati avranno immunità uguale all’immunità dei membri dell’Assemblea.
Articolo II: Giurisdizione
Il Difensore civile considererà:
(a) presunte o apparenti violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Kosovo, come previsto nelle Costituzioni della Repubblica Federale di Iugoslavia e la Repubblica di Serbia, e la Convenzione europea per la Protezione dei diritti umani e delle Libertà Fondamentali e nei Protocolli;
(b) presunte o apparenti violazioni di diritti di membri delle comunità nazionali specifite in questo Accordo.
2. Tutte le persone in Kosovo avranno diritto a sottoporre reclami al Difensore civile. I Partiti sono d'accordo a non prendere nessuna misure punitiva verso persone che intendono sottoporre o che hanno sottoposto reclami, o in alcun altro modo di distogliere l'esercizio di questo diritto.
Articolo III: I poteri ed i Doveri
1. Il Difensore civile indagherà su violazioni presunte che si verificano all'interno della giurisdizione fissata dall’Articolo II. Egli può agire sia di propria iniziativa o in risposta ad una dichiarazione presentata da qualsiasi Partito o persona, organizzazione non-governativa, o gruppo di individui che dichiarano di essere vittima di una violazione o agendo per conto di vittime dichiarate che sono decedute o disperse. Il lavoro del Difensore civile sarà gratuito per la persona coinvolta.
2. Il Difensore civile avrà accesso completo, non impedito, ed immediato a qualsiasi persona, luogo, o informazioni dietro sua richiesta.
(a) Il Difensore civile avrà accesso e potrà esaminare tutti i documenti ufficiali, e potrà richiedere a qualsiasi persona, incluso ufficiali del Kosovo, di cooperare fornendo informazioni rilevanti, documenti, ed archivi.
(b) Il Difensore civile può frequentare audizioni amministrativi e incontri di altre istituzioni in Kosovo per raccogliere informazioni.
(c) Il Difensore civile può esaminare luoghi dove persone, private della loro libertà, sono detenute, lavorino, o siano altrimenti collocate.
(d) Il Difensore civile e il suo personale manterrà la riservatezza su tutte le informazioni riservate, a meno che il Difensore civile determini che tali informazioni siano prova di una violazione di diritti che riguardano la sua giurisdizione : in tale caso queste informazioni possono essere rivelate in atti pubblici o in procedimenti legali appropriati.
(e) le parti si incaricano di assicurare la cooperazione con le indagini del difensore civile. Qualsiasi mancanza riconosciuta nella funzione del proprio esercizio sarà riconosciuta come offesa criminale perseguibile in ogni Giurisdizione delle Parti. Se un ufficiale impedisce un'investigazione rifiutando di fornire le informazioni necessarie, il Difensore civile contatterà l’ufficiali superiore o la pubblica accusa per intraprendere un’azione penale in acccordo con la legge.
3. Il Difensore civile pubblicherà prontamente le scoperte e le conclusioni nella forma di un rapporto pubblicato alla fine di ogni investigazione.
(a) Una associazione, istituzione, o ufficiale identificate dal Difensore civile come violatore possono, in un periodo specificato dal Difensore civile, spiegare per iscritto come rispetterà qualsiasi prescrizioni che il Difensore civile puòportare avanti come misure di rimedio.
(b) Nel caso che una persona o un'entità non assenta con le conclusioni e raccomandazioni del Difensore civile, il rapporto sarà spedito per una ulteriore azione alla Commissione Unita stabilita dal Capitolo 5 di questo Accordo, al Presidente della associazione relativa e ad altri ufficiali o istituzioni che il Difensore civile ritienga opportuno
Capitolo 8 Emendamento, Accertamento Comprensivo, e Clausole Finali
Articolo I: Emendamento ed Accertamento Comprensivo
1. Emendamenti a questo Accordo saranno adottati tramite accordo di tutte le Parti, tranne quanto altrimenti specificato dall’ Articolo X di Capitolo 1.
4. Dopo tre anni, i firmatari dovranno comprensibilmente rivedere questo accordo allo scopo di migliorare la sua realizzazione e dovranno considerare le proposte di misure aggiuntive avanzate da ogni firmatario la cui adozione richiederà il consenso di tutti gli altri firmatari.
Articolo II: Clausole Finali
1. Questo Accordo è firmato nella lingua
Albanese, Inglese, Rumeno, Serbo e Turco.2. Questo Accordo entrerà in vigore al momento della firma. dopo che ogni firmatario informa gli altri che ha completato la propria procedura interna.
Per la Repubblica Federale della Iugoslavia
Per la Repubblica di Serbia
Per Kosovo
Testimoniato da:
Per l'Unione europea
Per la Federazione russa
Per gli Stati Uniti dell'America
Delegazione degli Albanesi del Kosmet
Delegazione del Governo della Repubblica di Serbia
(traduzione a cura di un gruppo di lavoratori e delegati dell’ACI Informatica)