COCA-COLA FECE SPIARE SUO DIRIGENTE DA SECURITY TELECOM
Agenzia: ADNKRONOS
Data: 21 dicembre 2007
Milano, 21 dic. - (Adnkronos) - Il giudice per le indagini
preliminari di Milano Guido Salvini ha sollevato una questione di
legittimita' costituzionale davanti alla consulta rispetto
all'articolo di legge che impone la distruzione dei dossier formati
illegalmente. L'iniziativa e' stata assunta nell'ambito
dell'inchiesta che vede indagato per falsa testimonianza un
dirigente della Coca-Cola Italia Srl e che vede parte offesa un
manager della medesima azienda
il quale, a partire dal 1999, ha subito "una pesante attivita' di
spionaggio illegale messa in atto dalla societa' di investigazioni
polis d'istinto facente capo ad Emanuele Cipriani" lo stesso al
centro dell'inchiesta sui cosiddetti dossier illeciti formati
all'ombra di Telecom. Anche quel dossier formato contro la vittima,
Oliviero Dal Toso, si trova agli atti dell'inchiesta condotta a
milano nei confronti di Giuliano Tavaroli ed Emanuele Cipriani e
potrebbe, in base all'art. 240 cpp., essere distrutto. Si tratta
della pratica Z0032300 che, sottolinea il giudice Salvini "sarebbe
stata pagata dalla Coca Cola 133 mln di lire".
Un report che si configura "come un gravissimo episodio di
sorveglianza illegale ed intimidazione finalizzato al discredito
della vittima anche se non necessariamente la societa' committente
poteva essere pienamente al corrente dei metodi usati dagli uomini
di Cipriani". Ma, per il gip Guido Salvini, la distruzione di quel
dossier potrebbe nuocere soprattutto alla parte offesa. Se azzerato
quanto accumulato su di lui, osserva infatti il giudice "il
danneggiato, sia costituendosi parte civile in un giudizio penale
sia attivando un giudizio civile, non puo' dimostrare pienamente il
danno subito e la sua quantificazione".
Nel caso specifico, inoltre, "balza agli occhi -osserva il giudice-
nell'impossibilita' ex legge di acquisire il dossier richiesto dalla
Coca Cola Italia sul dipendente Dal Toso, non tanto la
compromissione dei diritti della pubblica accusa e della difesa,
quanto e soprattutto quella di diritti del denunziante e opponente
alla richiesta di archiviazione".
Alcuni dei dati raccolti illegalmente. prosegue il giudice "mediante
servizi di osservazione e pedinamenti, finalizzati ingiustamente al
discredito, riguardavano del resto ed erano destinati ad avere
ricadute proprio sulla vita lavorativa dell'interessato". Non solo
"in linea generale l'attuale formulazione dell'art. 240 cpp. appare
tale da compromettere anche piu' gravemente la vita della persona
sorvegliata illegalmente, le impedisce cioe' di adottare le
necessarie contromisure, al di la' del ristoro economico, atte a
tutelare il suo onore e la sua reputazione proiettate nel futuro.
Nessuno infatti puo' garantire alla persona offesa -aggiunge ancora
Salvini- che prima del sequestro dei dossier illegali un numero
indefinito di copie, ad esempio dvd, non sia gia' stato formato e
possa prima o poi entrare in circolazione. E' evidente in tale
ipotesi che la persona spiata puo' avere un rilevante interesse a
conoscere in dettaglio il contenuto del dossier al fine di
prepararsi a prevenire a contrastare la diffusione nel suo ambiente
di notizie, false, manipolate o comunque riguardanti al sua vita
privata".
In definitiva, conclude il giudice "distruggendo la copia
sequestrata, anche senza il consenso e anzi contro la volonta' della
persona offesa, questa e' privata in molti e non prevedibili casi di
un importante strumento di difesa".
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