Campagna di boicottaggio Coca-Cola

Per il GIP un gravissimo episodio di sorveglianza illegale e intimidazione


COCA-COLA FECE SPIARE SUO DIRIGENTE DA SECURITY TELECOM

Agenzia: ADNKRONOS
Data: 21 dicembre 2007

Milano, 21 dic. - (Adnkronos) - Il giudice per le indagini preliminari di Milano Guido Salvini ha sollevato una questione di legittimita' costituzionale davanti alla consulta rispetto all'articolo di legge che impone la distruzione dei dossier formati illegalmente. L'iniziativa e' stata assunta nell'ambito dell'inchiesta che vede indagato per falsa testimonianza un dirigente della Coca-Cola Italia Srl e che vede parte offesa un manager della medesima azienda
il quale, a partire dal 1999, ha subito "una pesante attivita' di spionaggio illegale messa in atto dalla societa' di investigazioni polis d'istinto facente capo ad Emanuele Cipriani" lo stesso al centro dell'inchiesta sui cosiddetti dossier illeciti formati all'ombra di Telecom. Anche quel dossier formato contro la vittima, Oliviero Dal Toso, si trova agli atti dell'inchiesta condotta a milano nei confronti di Giuliano Tavaroli ed Emanuele Cipriani e potrebbe, in base all'art. 240 cpp., essere distrutto. Si tratta della pratica Z0032300 che, sottolinea il giudice Salvini "sarebbe stata pagata dalla Coca Cola 133 mln di lire".
Un report che si configura "come un gravissimo episodio di sorveglianza illegale ed intimidazione finalizzato al discredito della vittima anche se non necessariamente la societa' committente poteva essere pienamente al corrente dei metodi usati dagli uomini di Cipriani". Ma, per il gip Guido Salvini, la distruzione di quel dossier potrebbe nuocere soprattutto alla parte offesa. Se azzerato quanto accumulato su di lui, osserva infatti il giudice "il
danneggiato, sia costituendosi parte civile in un giudizio penale sia attivando un giudizio civile, non puo' dimostrare pienamente il danno subito e la sua quantificazione".
Nel caso specifico, inoltre, "balza agli occhi -osserva il giudice- nell'impossibilita' ex legge di acquisire il dossier richiesto dalla Coca Cola Italia sul dipendente Dal Toso, non tanto la compromissione dei diritti della pubblica accusa e della difesa, quanto e soprattutto quella di diritti del denunziante e opponente alla richiesta di archiviazione".
Alcuni dei dati raccolti illegalmente. prosegue il giudice "mediante servizi di osservazione e pedinamenti, finalizzati ingiustamente al discredito, riguardavano del resto ed erano destinati ad avere ricadute proprio sulla vita lavorativa dell'interessato". Non solo "in linea generale l'attuale formulazione dell'art. 240 cpp. appare tale da compromettere anche piu' gravemente la vita della persona sorvegliata illegalmente, le impedisce cioe' di adottare le necessarie contromisure, al di la' del ristoro economico, atte a tutelare il suo onore e la sua reputazione proiettate nel futuro.
Nessuno infatti puo' garantire alla persona offesa -aggiunge ancora Salvini- che prima del sequestro dei dossier illegali un numero indefinito di copie, ad esempio dvd, non sia gia' stato formato e possa prima o poi entrare in circolazione. E' evidente in tale ipotesi che la persona spiata puo' avere un rilevante interesse a conoscere in dettaglio il contenuto del dossier al fine di prepararsi a prevenire a contrastare la diffusione nel suo ambiente di notizie, false, manipolate o comunque riguardanti al sua vita privata".
In definitiva, conclude il giudice "distruggendo la copia sequestrata, anche senza il consenso e anzi contro la volonta' della persona offesa, questa e' privata in molti e non prevedibili casi di un importante strumento di difesa".
 

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