NOTE
LEGALI SU
VOLANTINAGGIO - PRESIDIO - MANIFESTAZIONE
Ecco alcune regole
(repressive e risalenti a quando in Italia c'era ancora la
monarchia), che è bene sapere, per limitare le brutte sorprese e i
soprusi delle forze dell'ordine, sapendo comunque che, se vogliono
impedirvi di manifestare o informare, lo faranno comunque,
appellandosi a generici 'motivi di ordine pubblico'.
Per questo la REBOC, salve le forme pacifiche e nonviolente di
manifestazione del pensiero, predilige le azioni dirette a sorpresa,
che difficilmente le forze dell'ordine riescono ad evitare e che,
proprio per essere in qualche modo dotate di una loro 'originalità',
garantiscono una buona visibilità e capacità di comunicazione con
il pubblico.
SPECCHIETTO SINTETICO
PRESIDIO-MANIFESTAZIONE
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VOLANTINAGGIO
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PARTE ORDINE PUBBLICO
Dare avviso almeno tre giorni prima al Questore del luogo in
cui si tiene il presidio.
Possibilità per la
Questura di impedire comunque la riunione per
- omesso avviso
- ragioni di ordine pubblico, moralità o sanità pubblica
PARTE
AMMINISTRATIVA
(Solo se si occupa il suolo pubblico ad esempio con un
gazebo, un banchetto informativo o altra struttura stabile)
Autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico dal
Municipio
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Sul frontespizio del volantino indicare:
- nome e domicilio legale dello stampatore
- anno della pubblicazione e luogo di stampa
Il giorno precedente inviare via postacelere o fax (ricevuta
dell’invio):
- 4 copie alla Prefettura
- 1 copia alla Procura
con lettera
allegata “in conformità a quanto stabilito dalla legge
374/1939, ho provveduto ad inviare n.4/1 copie del materiale
che verra' utilizzato per attivita' informative in via
[luogo volantinaggio] durante la giornata del [data
volantinaggio] prossimo”
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PRESIDIO IN LUOGO
PUBBLICO: DETTAGLIO
Presìdi e
manifestazioni sono per la legge 'riunioni in luogo pubblico o
aperto al pubblico' (diverso il caso se vi muovete su un'area
privata o su un'area pubblica concessa ad esempio ad un'associazione
per una manifestazione) e sono regolati principalmente dagli
articoli 18-20 del R.D. 773 del 1931 (per gli amici T.U.L.P.S. -
Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza).
Art. 18 TULPS. - I promotori di una riunione in luogo pubblico o
aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima,
al Questore.
Arresto fino a sei mesi e ammenda da lire 200.000 a 800.000 per i
promotori e per coloro che prendono la parola.
Il Questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di
ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può impedire
che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni,
prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione.
I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'autorità sono
puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da lire 400.000
a 800.000 (da rivalutare in euro). Con le stesse pene sono puniti
coloro che nelle predette riunioni prendono la parola.
Art. 20 TULPS -
Quando, in occasione di riunioni o di assembramenti in luogo
pubblico o aperto al pubblico, avvengono manifestazioni o grida
sediziose o lesive del prestigio dell'autorità, o che comunque
possono mettere in pericolo l'ordine pubblico o la sicurezza dei
cittadini, ovvero quando nelle riunioni o negli assembramenti
predetti sono commessi delitti, le riunioni e gli assembramenti
possono essere disciolti.
VOLANTINAGGIO:
DETTAGLIO
Il
"volantino" costituisce "stampato" ai sensi
dell’articolo 1 della legge n.374/1939.
Detta legge stabilisce che lo stampato deve recare, sul
frontespizio, l’esatta e ben visibile indicazione del nome e del
domicilio legale dello stampatore nonché dell’anno di effettiva
pubblicazione (art.5 comma 1). L’articolo 2 della legge 47/48
impone anche l’indicazione del luogo della pubblicazione:
nel dubbio, meglio indicarli entrambi.
Per stampatore deve intendersi ogni persona o ente che riproduca, a
scopo di diffusione o di semplice distribuzione, uno scritto per
mezzo di tipografia, litografia...o con qualsivoglia altro
procedimento (art.9 comma 1).
In particolare, la Corte di Cassazione ha precisato che quando alla
produzione dello stampato provvede un ente o un’associazione di
fatto la responsabilità per violazione dell’art.1 della legge
374/1939 non è di colui che ha provveduto materialmente alla
produzione dello stampato ma dell’ente o dell’associazione che
dispone del mezzo meccanico di riproduzione e, per esso, del suo
legale rappresentante a cui sono riferibili sia i precetti che le
sanzioni.
In tal caso la indicazione relativa all’ente è sufficiente ai
fini degli adempimenti legislativi, posto che in tal modo sarà
possibile risalire alla persona fisica cui sono destinati i precetti
e le sanzioni.
La legge 374/1939 prevede inoltre che lo stampatore ha l’ obbligo
di consegnare quattro esemplari alla Prefettura della provincia
nella quale ha sede l’officina grafica ed un esemplare alla
locale Procura della Repubblica. Detta consegna deve essere
fatta "prima che stampati...siano posti...in diffusione o
distribuzione e che alcuna copia sia rimessa al committente o ad
altra persona" (art.1 commi 1 e 3).
Quanto alle modalità di comunicazione dello stampato alle
competenti autorità, esse sono disciplinate dal Regio Decreto
2052/1940, che regola minuziosamente dette modalità. In
particolare, quando si tratta di "fogli volanti", essi
vanno consegnati in "piego raccomandato", o a mani o per
posta.
Per evitare problemi
durante il volantinaggio, il giorno precedente alla diffusione
dei documenti e' consigliabile inviare tramite postacelere (non
posta prioritaria, ma postacelere, cosi' si ha in mano una ricevuta
dell'invio) o via fax quattro copie del dossier e del volantino alla
PREFETTURA locale, allegando una lettera in cui si scrive che
"in conformita' a quanto stabilito dalla legge 374/1939, ho
provveduto ad inviare n.4 copie del materiale che verra' utilizzato
per attivita' informative in via [indirizzo] durante la giornata
del [data] prossimo. Cordiali Saluti.". Portate con voi una
copia della ricevuta durante il volantinaggio per eventuali
controlli. Se spedite via fax le copie del volantino, inviate il fax
da un ufficio postale in modo da avere una ricevuta della
spedizione.
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