Campagna di boicottaggio Coca-Cola

PER 'LIMITARE' LE BRUTTE SORPRESE...


NOTE LEGALI SU
VOLANTINAGGIO - PRESIDIO - MANIFESTAZIONE

Ecco alcune regole (repressive e risalenti a quando in Italia c'era ancora la monarchia), che è bene sapere, per limitare le brutte sorprese e i soprusi delle forze dell'ordine, sapendo comunque che, se vogliono impedirvi di manifestare o informare, lo faranno comunque, appellandosi a generici 'motivi di ordine pubblico'.
Per questo la REBOC, salve le forme pacifiche e nonviolente di manifestazione del pensiero, predilige le azioni dirette a sorpresa, che difficilmente le forze dell'ordine riescono ad evitare e che, proprio per essere in qualche modo dotate di una loro 'originalità', garantiscono una buona visibilità e capacità di comunicazione con il pubblico.

SPECCHIETTO SINTETICO

PRESIDIO-MANIFESTAZIONE

VOLANTINAGGIO


PARTE ORDINE PUBBLICO
Dare avviso almeno tre giorni prima al Questore del luogo in cui si tiene il presidio.
Possibilità per la Questura di impedire comunque la riunione per
- omesso avviso
- ragioni di ordine pubblico, moralità o sanità pubblica

PARTE AMMINISTRATIVA
(Solo se si occupa il suolo pubblico ad esempio con un gazebo, un banchetto informativo o altra struttura stabile)
Autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico dal Municipio


Sul frontespizio del volantino indicare:
- nome e domicilio legale dello stampatore
- anno della pubblicazione e luogo di stampa

Il giorno precedente inviare via postacelere o fax (ricevuta dell’invio):
- 4 copie alla Prefettura
- 1 copia alla Procura

con lettera allegata “in conformità a quanto stabilito dalla legge 374/1939, ho provveduto ad inviare n.4/1 copie del materiale che verra' utilizzato per attivita' informative in via [luogo volantinaggio] durante la giornata del [data volantinaggio] prossimo”

PRESIDIO IN LUOGO PUBBLICO: DETTAGLIO

Presìdi e manifestazioni sono per la legge 'riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico' (diverso il caso se vi muovete su un'area privata o su un'area pubblica concessa ad esempio ad un'associazione per una manifestazione) e sono regolati principalmente dagli articoli 18-20 del R.D. 773 del 1931 (per gli amici T.U.L.P.S. - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza).

Art. 18 TULPS. - I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore.
Arresto fino a sei mesi e ammenda da lire 200.000 a 800.000 per i promotori e per coloro che prendono la parola.
Il Questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione.
I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'autorità sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da lire 400.000 a 800.000 (da rivalutare in euro). Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle predette riunioni prendono la parola.

Art. 20 TULPS - Quando, in occasione di riunioni o di assembramenti in luogo pubblico o aperto al pubblico, avvengono manifestazioni o grida sediziose o lesive del prestigio dell'autorità, o che comunque possono mettere in pericolo l'ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini, ovvero quando nelle riunioni o negli assembramenti predetti sono commessi delitti, le riunioni e gli assembramenti possono essere disciolti.

 

VOLANTINAGGIO: DETTAGLIO

Il "volantino" costituisce "stampato" ai sensi dell’articolo 1 della legge n.374/1939.

Detta legge stabilisce che lo stampato deve recare, sul frontespizio, l’esatta e ben visibile indicazione del nome e del domicilio legale dello stampatore nonché dell’anno di effettiva pubblicazione (art.5 comma 1). L’articolo 2 della legge 47/48 impone anche l’indicazione del luogo della pubblicazione: nel dubbio, meglio indicarli entrambi.

Per stampatore deve intendersi ogni persona o ente che riproduca, a scopo di diffusione o di semplice distribuzione, uno scritto per mezzo di tipografia, litografia...o con qualsivoglia altro procedimento (art.9 comma 1).

In particolare, la Corte di Cassazione ha precisato che quando alla produzione dello stampato provvede un ente o un’associazione di fatto la responsabilità per violazione dell’art.1 della legge 374/1939 non è di colui che ha provveduto materialmente alla produzione dello stampato ma dell’ente o dell’associazione che dispone del mezzo meccanico di riproduzione e, per esso, del suo legale rappresentante a cui sono riferibili sia i precetti che le sanzioni.

In tal caso la indicazione relativa all’ente è sufficiente ai fini degli adempimenti legislativi, posto che in tal modo sarà possibile risalire alla persona fisica cui sono destinati i precetti e le sanzioni.

La legge 374/1939 prevede inoltre che lo stampatore ha l’ obbligo di consegnare quattro esemplari alla Prefettura della provincia nella quale ha sede l’officina grafica ed un esemplare alla locale Procura della Repubblica. Detta consegna deve essere fatta "prima che stampati...siano posti...in diffusione o distribuzione e che alcuna copia sia rimessa al committente o ad altra persona" (art.1 commi 1 e 3).

Quanto alle modalità di comunicazione dello stampato alle competenti autorità, esse sono disciplinate dal Regio Decreto 2052/1940, che regola minuziosamente dette modalità. In particolare, quando si tratta di "fogli volanti", essi vanno consegnati in "piego raccomandato", o a mani o per posta.

Per evitare problemi durante il volantinaggio, il giorno precedente alla diffusione dei documenti e' consigliabile inviare tramite postacelere (non posta prioritaria, ma postacelere, cosi' si ha in mano una ricevuta dell'invio) o via fax quattro copie del dossier e del volantino alla PREFETTURA locale, allegando una lettera in cui si scrive che "in conformita' a quanto stabilito dalla legge 374/1939, ho provveduto ad inviare n.4 copie del materiale che verra' utilizzato per attivita' informative in via [indirizzo] durante la giornata del [data] prossimo. Cordiali Saluti.". Portate con voi una copia della ricevuta durante il volantinaggio per eventuali controlli. Se spedite via fax le copie del volantino, inviate il fax da un ufficio postale in modo da avere una ricevuta della spedizione.

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