PROPOSTA DI LEGGE "SIMEONI"


Nel nostro programma abbiamo rilevato la necessità indiscussa di un coordinamento tra l'Ufficio Esecuzione e il Tribunale di Sorveglianza, al fine di evitare, a persone che si trovano nella condizione di poter usufruire dei benefici delle pene alternative, un inutile e dannoso ingresso al carcere.
Il nostro auspicio verte a fare in modo che l'Ufficio Esecuzione trasmetta direttamente le notifiche al Tribunale di Sorveglianza anche, ma non solo, per un principio di economia giuridica.
Abbiamo negli ultimi giorni appreso che la proposta di legge dell'On. Simeoni, tesa alla modifica dell'art. 656 C.P.P. in materia di esecuzione di pena detentiva, è in linea con quanto da noi elaborato, ma nel contempo, ad una più attenta analisi della suddetta proposta di legge, c'è sembrata indirizzarsi solo ed esclusivamente ad una "ristrettissima" categoria.
In un periodo di "grandi riforme", lo spirito di questa proposta contrasta con quello delle leggi che vengono attualmente emanate, dato che non accoglie in senso positivo il concetto di retroattività, ossia intendendolo alla luce del principio costituzionale del favor rei, ma guarda ossessivamente al passato, proiettandosi anche oltre il decennio e negativamente, arrivando all'assurdo di conteggiare il periodo retroattivo dalla esecuzione della pena.
In sintesi, quello che della proposta in esame ci sembra penalizzante, ed in un'ottica restrittiva, è la previsione di cui al punto 6, laddove si elencano i casi di esclusione della sospensione di cui al comma 5.
Innanzitutto la esclusione di cui al punto a), per i condannati ex art. 4 bis: chi è stato condannato per questi reati è già stato gravato oltre misura in fase di sentenza, per cui si tratta soprattutto di persone che hanno già scontato parecchi anni di carcere.
Se è sempre vero, come diceva il Beccaria ".. l'uomo del reato è diverso dall'uomo della pena", perché non dare una opportunità a tutti?
Allo stesso modo la proposta non spiega le previsioni di cui ai punti b) e c), che s'inquadrano in un'ottica tesa ad escludere la maggior parte di coloro che attualmente si trovano in stato di detenzione.
Diventa a questo punto necessario e fondamentale chiarire bene quale sia l'ambito applicativo dell'art. 656 C.P.P. così come eventualmente modificato dalla proposta, e quindi capire se si rivolge ai condannati già in regime di detenzione o a coloro che "per la prima volta" sperimentano l'ingresso in carcere.
Così come occorre chiarire quali sono realmente i reati cui potrebbero ricollegarsi misure alternative ed illustrare la ratio giustificatrice dell'esclusione per altri tipi di reati, così come al momento stabilito.



Tactical Media Crew