INFORMAZIONI DI POLIZIA:
CONOSCERLE?
QUANDO E COME?


Legge 1.4.1981
Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della P.S..
Capo I°
Art. 6, Art. 7, definiscono i documenti e le notizie che devono essere raccolti dagli uffici addetti allo scopo.
Art. 8, regola l'istituzione del Centro Elaborazione Dati.
Art. 9, - Accesso ai dati ed informazioni e loro uso - 4° c. - Nessuna decisione giudiziaria implicante valutazioni di comportamenti può essere fondata su elaborazioni automatiche di informazioni che forniscano un profilo della personalità dell'interessato.
Art. 10 Controlli
5° c. - Chiunque viene a conoscenza degli atti o nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo, dell'esistenza di dati che lo riguardano, da lui ritenuti erronei o incompleti o illecitamente raccolti, può avanzare istanza al tribunale penale, nel cui circondario é pendente il procedimento medesimo, perché compia gli accertamenti necessari e ordini la cancellazione dei dati erronei o illegittimamente raccolti o l'integrazione di quelli incompleti. 6° c. - Il tribunale decide in camera di consiglio, sentiti l'interessato, l'Amministrazione della pubblica sicurezza e il pubblico ministero, con ordinanza, da notificarsi anche al Comitato parlamentare.
Quindi il legislatore ha previsto la regolamentazione per la raccolta dei dati relativi ad atti, indagini, procedimenti che in qualche modo riguardano il cittadino, ma allo stesso tempo poiché sono prevedibili errori e contraddizioni, ha pensato al modo in cui il "soggetto delle informative errate o contraddittorie" può chiedere la rettifica di quanto non riconducibile alla sua persona.
In tema di detenuti, quando si richiede un beneficio previsto dalla Legge "Gozzini", si é sottoposti al controllo dei precedenti e di quanto riconducibile alla vita passata nella società civile. Il controllo avviene attraverso gli uffici di polizia addetti allo scopo.
Fin qui tutto potrebbe apparire regolare, ma il detenuto che chiede il beneficio non può conoscere il contenuto di queste informative che pure riguardano lo stesso in tutta la sua vita. Lo stesso conosce solo i motivi dei rigetti alla concessione dei benefici richiesti, quindi "non si concede il beneficio perché dalle informazioni assunte risulta che in passato frequentava ...", oppure "non si può escludere che abbia collegamenti con ...".
Ciò rappresenta un abisso incolmabile se non si darà la possibilità al detenuto richiedente, di conoscere ciò che effettivamente é il contenuto di queste informazioni.
L'accesso ai "propri dati storici e non" potrà senza meno chiarire immediatamente i casi di errori di persona e tutte le contraddizioni che sono, nostro malgrado, molto frequenti.
Ciò avviene perché quasi sempre chi "informa" (PS e simili), accerta questioni che riguardano persone che mancano da anni dalla libertà, quindi totalmente sconosciuti agli addetti ai lavori, a meno che non si vogliano ritenere attendibili notizie che vengono regolarmente tratte da fascicoli aggiornati a 5, 10 ed anche più anni addietro.
Ma ciò non basta, perché se un accertamento sul detenuto deve essere condotto, bisogna trovare chi istituzionalmente può concretamente definire queste informazioni in modo quanto più possibile vicino alla realtà dei soggetti. Sul punto suggeriamo che nessuno meglio dello "staff rieducativo" può determinare in massima parte quello che si vuole capire attraverso la "richiesta di informazioni". Perché proprio questi?, perché sono "i rieducatori" che vivono più vicino al soggetto in espiazione pena.
Perciò una ridefinizione del ruolo di questi operatori e la conoscenza delle informative storiche, mettono al sicuro gli interessati da tutti quegli equivoci che purtroppo per noi sono molto frequenti.



Tactical Media Crew