A seguito dell'esperienza di ognuno di noi riguardo l'applicazione degli sconti di pena previsti dal sopracitato art. 54, abbiamo pensato fosse opportuno, oltre la modifica riguardante l'entità dello sconto (da 45 gg a 60), che si procedesse ad una specificazione più puntuale dei criteri alla base delle eventuali concessioni.
Infatti la legge al momento prevede come criterio una generica "prova di partecipazione all'opera di rieducazione" e come campo di applicazione, anche qui in modo generico, ogni "singolo semestre".
In effetti questo ha provocato, oltre ad una mancanza di chiarezza per il detenuto, anche una differente interpretazione da parte dei vari Tribunali su cui si è spesso dovuta pronunciare anche la Corte di Cassazione.
Ai fini della liberazione anticipata, il giudizio sulla partecipazione del condannato all'opera di rieducazione deve essere formulato frazionalmente, per ogni singolo semestre di pena scontata, in quanto il legislatore, con la nuova formulazione del testo dell'art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotta con l'art. 18 legge 10 ottobre 1986, n. 663, ha inteso porre l'accento sul semestre come parametro di valutazione, così superando i contrasti manifestatisi proprio sulla possibilità della valutazione frazionata. (Cass. Sez. I, 12/11/90, Battini).
Questa sentenza di Cassazione è esemplare nel mostrare come l'interpretazione di questa legge, nella prassi, riesca ad andare contro quella che la giurisprudenza ritiene, in modo pressoché unanime, la volontà del legislatore. Infatti la Cassazione (Cass. Sez. 1, sent. 18/1/90; Cass. Sez. 1, sent. 16/4/91) si è dovuta pronunciare per ribadire la necessità di un giudizio frazionato "semestre per semestre" per la concessione della libertà anticipata.
La stessa Cassazione però in altre sentenze comincia a derogare da questo principio sostenendo: "Ai fini della concessione della liberazione anticipata la valutazione, frazionata per ciascun semestre, della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione non esclude la legittimità del giudizio sull'eventuale incidenza nel semestre considerato della condotta tenuta dal condannato in altri semestri specie se cronologicamente contigui " (Cass. Sez. 1, 3/7/92, Vitale).
In questo senso anche Cass. Sez. 1, 27/7/90 Spiteri.
Insomma, in alcuni casi la valutazione di un semestre piò incidere anche su quelli contigui. Dove poi ci si stacca completamente da questo criterio è nel campo delle revoche, nel quale Il criterio del singolo semestre scompare completamente: "La revoca della liberazione anticipata prevista dall'art. 54, co. 3° O.P., per il caso in cui il condannato commetta, nel corso dell'esecuzione, un delitto non colposo successivamente alla concessione del beneficio, non limitata, neppure per implicito ad una sola frazione -semestrale o meno- della complessiva riduzione di pena precedentemente accordata con uno o più provvedimenti" (Cass. Sez. 1, 16/10/92, Valente).
Successivamente la stessa sentenza, nel dichiarare l'infondatezza di una questione di legittimità costituzionale riguardo proprio la possibilità di revocare retroattivamente e in modo globale la liberazione anticipata, sosteneva che il proprio carattere premiale di questo beneficio lo rendeva revocabile "in toto". Ci permettiamo stavolta di far presente che lo sconto di pena in questo caso non è, come nel caso dell'indulto, concesso senza alcuna contropartita ma si prevede che sia appunto premio per un comportamento, regolare non solo in senso passivo, il che rimane, anche in presenza di un successivo e a volte lontanissimo nuovo comportamento illegale.
Ovviamente nessuno di noi pensa di poter, allo stato, contestare la legittimità e anche in un certo senso la possibile coerenza di queste pronunce dato che il testo della legge non è come detto molto chiaro.
La realtà è che la concessione della liberazione anticipata, al contrario degli altri benefici, incide sulla quantità della pena e dovrebbe essere legata a criteri meno vaghi e quindi, come sembra che succeda anche in altri paesi, la condotta regolare durante l'espiazione dovrebbe essere considerata anche nel testo della legge, se non unico criterio quantomeno alla base di questa concessione.
Altrettanto dicasi per l'esame "semestre per semestre" di questa condotta, anche questo criterio temporale dovrebbe essere messo in chiaro più netto.
Insomma, riteniamo che un ritocco del primo comma dell'art. 54 possa risultare di grande utilità non solo per il detenuto, ma anche per coloro che questa legge devono applicare.
Proviamo allora ad esprimere per grandi linee un'idea. Si potrebbe prevedere la concessione, ogni sei mesi, di uno "sconto" di sessanta giorni attuato per via amministrativa dagli operatori dell'equipe. Soltanto quando gli operatori ritenessero di non concedere il beneficio in questione (a causa di qualche controverso rapporto disciplinare o infrazioni discutibili) avrebbero il dovere di richiedere il pronunciamento del Magistrato di Sorveglianza.